LA RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE 25 della giustizia, laddove è evidente che la funzione della giustizia esige una piena indipendenza non solo nella magistratura che deve giudicare, ma nell'avvocatura che deve difendere. Al riguardo è notevole la seguente osservazione della rivista Civitas (1 agosto 1925) in un articolo dal titolo: La nuova legge professionale forense: « ci vuol poco ad intendere quel che l'articolo significa. Esso se fosse approvato, sarebbe la fine della gloriosa tradizione di autonomia e di . indipendenza degli organi forensi dagli organi politici : rion si può conce ... pire libertà di -toga se non quando chi la veste sia al sicuro, e come in... dividuo e come membro di un Collegio, dalle repressioni che non abbiano Jagione e carattere disciplinare, le quali sono perciò appunto applicate dalle rappresentanze dei Collegi, sia pure sotto il controllo dell'autorità giudiziaria : ammettere la possibilità che tali Collegi possano , essere, con un decreto reale, privati delle loro rappresentanze liberamente e legalmente elette, ed affidati ad un Commissario regio è quindi attentare, in radice, non soltanto alla dignità, ma alla ragione d'essere delle curie. Di fronte a questa osservazione che non so come potrebbe contestarsi da chi conosca gli ordinamenti forensi dei diversi paesi civili, ignoro quali siano le giustificazioni del ministro proponente, perchè l'art. 4 1 del suo disegno di legge non trova riferimento alcuno nella relazione, forse perchè è sembrato al ministro stesso di scarsissima importanza, anzichè, come opinano tutti gli , avvocati d'Italia non dominati dalla mentalità statolatra, di importanza ca ... pitale ed assorbente ». Egualmente deve dirsi della istituzione del Consiglio Superiore Fo-- rense composto di 40 membri (di cui 15 nominati dal ministro della giustizia) colla funzione di indicare il numero degli avvocati da assegnarsi ai vari albi, di proceder~ agli esami degli aspiranti, di far la graduaroria dei vincitori agli effetti della successiva assegnazione, di proporre ~l ministro il numero degli avvocati di cassazione, oltre che di pronunziare sui ricorsi disciplinari, di decidere sui conflitti di competenza fra i Consigli locali, di approvare i bilanci e i conti dei Collegi, ecc. - ' E vero che la richiesta del Consiglio Superiore Forense è pa1tita dagli avvocati medesimi e che era stato anche incluso nei progetti Fera e Rodinò; ma in questi era interamente elettivo. È vero pure che alcune delle mansioni giustamente sono affidate al Consiglio Superiore, ma altre come l'assegnazione degli avvocati alle varie sedi e la limitazione degli avvocati di cassazione ecc., data la prevalenza degli avvocati diretta ema-- nazione _del governo, potrebbero anche essere esercitate in maniera tale da ledere gravi interessi professionali. Ed è sintomati~o che nel nuovo progetto siano stati soppressi quei compiti che per primi erano assegnati .Biblioteca Gin9 Bianco
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