La Critica politica - anno VI - n. 1 - gennaio 1926

24 LA CRITICA POLITICA vocato in un albo ermeticamente chiuso. Commendevole è invece la man- ' tenuta distinzione tra avvocati e procuratori. E vero che in alcuni grandi centri giudiziari, come a Milano, a Napoli, essa non è praticamente sentita, ma è vero pure che· in altri come in quelli di Piemonte e Liguria, è rigorosamente attuata; ma sopratutto essa risponde ad una effettiva di--· versità di funzioni che se è possibile esercitare cumulativamente, non devono esserlo necessariamente. Così anche la Francia ha suoi « avocats » e « avoués » e l'lnghilte1Ta i « solicitors » e ~ « "harristers ». * * * Ma la parte più discutibile del progetto di legge- sta nella novità consistente nella facoltà di scioglimento dei Consigli forensi da parte del Governo ; nonchè nella istituzione del Consiglio Superiore Forense. La prima è contenuta nell'art. 41 che è del seguente tenore: « Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e quello dell'ordine dei procuratori possono essere sciolti qualora, richiamati ali' osservanza della legge, persistano nel violarla. « Lo scioglimento è pronunziato con decreto reale, su proposta del ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato. « Sino alla composizione del nuovo Consiglio, che non può essere ritardata oltre quattro mesi, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate da un commissa1io straordinario nominato con lo stesso decreto di scioglimento. « Contro il decreto di scioglimento possono i singoli componenti del Consiglio ricorrere nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per eccesso di potere e per violazione di legge ». Or appare a prima vista evidente che questa facoltà attribuita al ministro significa una vera e propria dipendenza dal potere centrale di tutti i Consigli professionali, facoltà che solo la discrezione del mìnistro può mantenere ai limiti ragionevoli. Si stabilisce, infatti, che essa facoltà può essere esercitata qualora il Consiglio richiamato all'osservanza della legge, persista nel violarla, ma non si chiarisce in nessun modo di quali violazioni di legge si tratta. Si ricorda il ricorso al Consiglio di Stato ma per eccesso di potere e violazione di legge ; e poi di fronte al fatto compiuto , dello scioglimento e della nomina del Commissario diventa di secondaria I • importanza la decisione del Consiglio di Stato, quando essa ve1Tehbe, certo, dopo ·trascorsi i quattro mesi occorrenti alla riconvocazione. Praticamente i Consigli professionali ve1Tebbero ad essere alla dipendenza del ministro Biblioteca Gino Bianco

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