LA RIFORMA COSTITUZIONALEDEL FASCISMO 243 tutti i suoi avversari, colpirli e paralizzarli appena la loro attività politica potrà dargli qualche serio fastidio. Appartenere ad una associazione non gradita al Governo diverrà pericoloso : del tutto impossibile p~r chiunque abbia rapporti d'affari o di dipendenza con lo Stato. Una op"" posizione potrà organizzarsi per quel tanto che il Governo permetterà di farlo e finchè glie lo permetterà. Quanto a manifestarsi, a esporre e sostenere le sue buone ragioni e a tentare di conquistare la pubblica opinione, vi sono le attuali limitazioni alla libertà di stampa che una legge - annunziata e conosciuta - tra poco codificherà (1). Ne basta. Si pensa di « rinvigorire Ja tutela della persona e della funzione dei Ministri >. Niente più responsabilità ministeriale: il Ministro diventerà inattac- . cabile. E si pensa pure - desiderio della Commissione parlamentare più ministeriale del Ministro - a < una norma che punisca la propalazione da chiunque e comunque fatta, dolosa o. colposa, di false notizie, dannose ai pubblici interessi>. E così nemmeno le intenzioni si salvano I - . Riforma dei codici e della legge di pubblica sicurezza. Servirà a completare le leggi precedenti nella figura dei reati e nelle sanzioni. Il Governo ha chiesto pieni poteri : li ha avuti. Cosa si proponga lo ha detto, . con grande schiettezza, per bocca dei Ministri degli Interni e di G~azia e Giustizia. La riforma dei codici mira in particolar modo alla repressione dei delitti contro lo Stato e ad accrescere il numero delle azioni che possono essere considerate, sempre per comodità di chi governa, delitti contro lo Stato. Chiunque < con mezzi idonei > insorge contro < il sicuro svolgimento di una impresa politica, scentifica, industriale, coloniale destinata ad elevare il prestigio e la forza del Paese > commette, secondo la relazione ministeriale, un reato che Io Stato deve energicamente reprimere. Fissato tale criterio, ogni atto del Governo diventa incriticabile, ogni discussione politica impossibile. Non solo : gli interessi offesi avranno probabilità molto scarse di disturbare e di combattere gli interessi privilegiati. La riforma della legge di P. S. deve servire ad estendere l'azione preventiva di polizia specie per quanto ha riguardo ai divieti ed alle limitazioni del diritto di riunione il quale non trovando nessuna forma e norma di garanzia, cessa di esistere ; e deve intanto serv~re a ripristinare l'appli_cazione della ammonizione ·e del domicilio coatto in relazione al sospetto di taluni reati i quali cesserebbero d'ora innanzi di avere figura politica per passare nella categoria dei reati comuni come l'omicidio, il furto e la rapina (2). Restano ancora due disegni di legge, già sottoposti alla Camera e discussi agli Uffici riguardanti la facoltà del potere esecutivo di emanare (1) La legge è stata ora approvata dalla Camera, tiella seduta notturna del 20 giugno. (2) Tali sarebbero - secondo la dizione del Ministro - i reati contro la Patria, contro il re e in genere di eccitamento all'odio tra le classi sociali. Per considerare quanto lata sia la figura di tali reati e quanto lata possa esserne l'applicazione basterà avvertire che, nel passato, vi sono caduti molti uomini politici che furono poi Ministri del re: l'on. Mussolini è uno di questi e senza forse quello che vi cadde più spesso. Bib·ioteca Gino Bianco
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