214 LA CRITICA POLITICA deva dicendo di essere d'avviso che occorre un provvedimento legislativo inteso a ricondurre il nostro diritto di principi statutari in questa materia, dando le opportune norme all'autorità giudiziaria. Una tesi contraria fu invece svolta dall'on. Scialoia, il quale ritenendo impossibile fare oggi una legge che abbia per solo contenuto di determinare il valore dei decreti legge i~nanzi all'autorità giudiziaria, sostenne che la materia deve essere regolata, come il rapporto tra il potere esecutivo ed il legislativo, in modo che il decreto possa avere una piena forza interinale ed una forza definitiva, che gli sarà conferita dal Parlamento. Se si restringesse, egli disse, a determinate materie il. diritto di emanare decreti legge, questo equivarrebbe a devolvere tali materie .al potere esecutivo ; e siccome esse sarebbero di grandissima importanza, per es. le disposizioni di ordine pubblico, sarebbe pericoloso abbandonarle completamente in balia del potere esecutivo. Il senatore Scialoia aveva fermato i propri concetti in un progetto che fu discusso in Senato alcuni anni fa e che può stare a dimostrare la difficoltà di giungere ad una soluzione in materia consimile. La verità è che l'unico modo di giungervi è andare nella opinione intransigente che nel nostro diritto pubblico non devono ammettersi i de - creti-legge, e che tale inammissibilità debba essere sancita con una legge, la quale, del resto, non farebbe che riportarsi alla lettera ed allo spirito dello Statuto. Se si vuole davvero restaurare l'autorità del Parlamento e farne nuovamente una cosa seria, bisogna riaffermare il principio che ad esso, e ad esso soltanto spetta di fare le leggi. Come ricordò il sen. Albertini nella discussione in Senato, in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, vale a dire presso le tre grandi democrazie del mondo, non esiste l'istituto dei decreti-legge, e anche in Italia, del resto, per lunghi anni non furono emanati che pochissimi decreti legge. Ciò vale a dimostrare come essi non siano punto una necessità e tanto meno una necessità ineluttabile. L'invocazione che si fa alle necessità imposte dalla guerra non è fondata, giacchè nulla vieta che . in quei casi il governo ottenga, come del resto ottenne nel 1915, la delega dei pieni poteri: non vi sono urgenze tali da non ammettere la -convocazione del ' Parlamento, il quale se davvero l'urgenza esistesse, non mancherebbe di accordare al governo quei poteri di cui avesse effettivamente bisogno. Tutte le soluzioni della questione dei decreti legge che non siano nel senso della assoluta eliminazione di tale istituto dal nostro diritto pubblico, non rappresentano che delle transazioni, cattive, come tutte le transazioni. Limitare la facoltà di emanare decreti-legge a determinate materie, significherebbe devolvere al potere esecutivo in modo definitivo e pennanente importantissime leggi; disciplinare e regolare i decretilegge nel senso di riconoscere loro vigore interinalmente e salvo ratifica significherebbe autorizzare i governi a farne pratica costante. Se si pensa che vi sono casi nei quali il decreto-legge ha un'efficacia immeBiblioteca Gino Bianco
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