LA QUESTIONE DEI DECRETI-LEGGE 213 legislativo e potere esecutivo, me_ntre, no~ostante le critiche alla tripartizione del Montesquieu, la distinzione dei poteri rimane pur ~empre, effettivamente, una realtà innegabile. Non basta dire che il potere sociale è uno e che . la divisione dei ·poteri è una mera astrazione,. quando invece essa realizza la più salda garanzia contro l'accentrarnento in poche mani di tutta l'autorità dello Stato. Rimane pertanto da vedere se sia opportuno concedere al potere e$ecutivo la facoltà di legiferare mediante decreto, con alcune limitazioni e garenzie o se invece essa debba essere in ogni caso negata. La soluzione intermedia è stata caldeggiata da vari giuristi ed uomini politici, i quali l'hanno escogitata per il seguente motivo: dal momento che, orinai, l'esperienza dimostra che non si può fare a meno dei decreti-legge, . limitiamo tale facoltà a casi tassativi, ovvero stabiliamo l'obbligo della presentazione di essi al Parlamento, stabilendo altresì che in caso 'di mancata conversione in legge entro un certo termine essi debbono aversi come decaduti. Altri invece ha proposto che fosse dato alla Magistratura, chiamata a giudicare, di non riconoscere alcun valore a decreti che non fossero stati già ratificati dal Parlamento, ammettendo soltanto che per breve spazio di tempo il .magistrato possa sospendere il giudizio in attesa che il Parlamento proceda alla conversione in legge. L'on. Giolitti in un suo discorso al Senato, accennò alla convenienza di esaminare, data la consuetudine che il potere esecutivo invada il legislativo < se non sia il caso di provvidenze legislative che stabiliscano qualche autorità la quale possa dichiarare che quel tale atto del potere esecutivo non è legittimo, perchè ha invaso il potere legislativo, senza che il Par-- lamento gli avesse delegato quelle facoltà~. Egli non disse quale potesse essere l'autorità intravveduta ':Ome necessaria allo scopo anzidetto, e se ne dedu~se che avesse voluto alludere alla creazione di un Tribunale supremo, come la Suprema Corte degli Stati Uniti d'America. Ed alla istituzione di una simile magistratura accennò anche l'on. Amendola nel suo discorso elettorale di Napoli. Nella recente discussione al Senato sulla sospensiva Ciccotti, tutte queste varie tesi si riaffacciarono. L'on. Schanzer, ad esempio, do_poaver premesso di avere ferma convinzione che il decreto legge non esiste nella nostra costituzione, nè in tutti gli Statuti che hanno la stessa origine storica del nostro (ed egli ricordava a proposito della Francia le ordinanze di Polignac) aggiungeva: < non dico per questo che non ci siano dei casi, assolutamente eccezionali, in cui debba il potere esecutivo provvedere d'urgenza, perchè salus reipublicae suprema lex; e ci possono essere pochissimi casi in cui il decreto legge sia necessario, come nel caso dei decreti catenaccio, nel caso della propoga dei termini che stanno per scadere, o in caso di necessità di P. S. che s' impo-- pongono per la salvezza della cosa pubblica. Per quanto riguarda lo statod'assedio noi in Italia siamo in una condizione anormale perchè non è regolato per legge, mentre sarebbe necessario che lo fosse >. E concluBiblioteca Gino Bianco I , ..
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==