La Critica politica - anno V - n. 5 - maggio 1925

212 LA CRITICA POLITICA sindacato sulla legittimità dei medesimi. Per modo che una regolamenta- . zione legislativa della materia sarebbe· da augurare vivamente, sempre che non si dimentichi che essa riguarda assai da vicino la costituzione che ci governa e che quindi deve essere seriamente ponderata come ogni modificazione allo Statuto, non già perchè questo sia intangibile o perfetto, ma perchè contiene alcuni principi fondamentali, il cui rispetto costituisce una conquista che il popolo non potrebbe farsi ritogliere. Ora secondo lo Statuto e prec~samente secondo gli articoli 3 e 6, la facoltà nel governo di emettere decreti-legge sembra potersi fondatamente escludere, giacchè se il potere legislativo deve essere ·esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere, e se al potere esecutivo .è . data facoltà di fare i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospender-ne l'osservanza o dispensàrne, da ciò segue necessariamente che il potere esecutivo non possa da solo legiferare. Tuttavia ciò non ha impedito che attraverso distinzioni più o meno sottili e disquisizioni giuridiche che è costume chiamare eleganti, il decretolegge, fondato sulla ragione d'urgenza (e che perciò alcuni vorrebbero meglio chiamare decreto di urgenza) sia penètrato nel nostro diritto pubblico, prima raramente ed isolatamente, poscia vittoriosamente come un esercito numeroso al cui impeto nulla resiste. Non è questo il luogo di esaminare se e fino a qual punto ciò sia stato reso necessario da circostanze esterne, e tanto meno se siano valide· le giustificazioni che i giuristi hanno quasi sempre saputo trovare per dimostrarne la validità: tutto ciò atterrebbe al Iato giuridico de1la questione, che non sarebbe opportuno trattare in questa rivista. Quel che si può dire con sicurezza è che la pratica su larga scala della legiferazione mediante decreti legge è indubbiamente contraria allo spirito oltre che alla lettera dello Statuto, giacchè anche ammettendone la possibilità, in casi di urgenza, ognun vede a quanti pochi casi dovrebbe restringersi. Ma per porre la discussione su un terreno positivo senza esercitarsi in vane disquisizioni accademiche, l' importante ci se~bra piuttosto mettere in chiaro, (posto che si voglia giungere ad una regolamentazione della facoltà dei decreti-legge, da parte del governo), se possa ·consentirsi o no, tale facoltà. Le varie opinioni che tengono il campo al riguardo si possono riassumere in tre correnti : una favorevole al mantenimento dello stato attuale di cose conferendo però espressamente al governo la facoltà di legiferare quando lo crede opportuno senza il Parlamento ; una seconda nettamente contraria a tale facoltà per qualsiasi caso, e che è quindi per il divieto espresso al potere esecutivo di emanare decreti legge ; una terza intermedia, favorevole ad accordare la facoltà ma con delle limitazioni circa l'efficacia e l'obbligatorietà dei decreti emanati dal governo. È quasi inutile spiegare le ragioni per cui siamo senz'altro CO!Jtrarialla soluzione della prima corrente : essa annulla la distinzione tra potere Biblioteca Gino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==