92 LA CRITICA POLITICA Era già difficile, anche per liste molto quotate, la raccolta di 300 firme debitamente autenticate e accompagnate dai relativi certificati elettorali in collegi vasti quanto la regione; immaginarsi raccoglierne ora 400, in collegi ristretti e in gran parte rurali. E ciò senza alcun riferimento .alle presenti condizioni eccezionali. La relazione del Senato lo dice : < Anche riferendosi a condizioni .elettorali normali e prescindendo dalla considerazione di ecce.zionale turbamento degli ambienti elettorali, può · non essere agevole raccogliere 400 Jirme, e ciò per difficoltà di ordine materiale e di ordine morale. Le difficoltà materiali possono derivare dall'estensione territoriale dei -collegi, dalle condizioni della loro viabilità, dalla scarsezza o lontananza degli uffici notarili o delle cancellerie in cui deve procedersi all'autenticazione delle firme e via dicendo. Quanto alle difficoltà di ordine morale, esse dipendono da ciò: che molti elettori rifuggono dal rendere palese il proprio voto col sottoscrivere una dichiarazione di candidatura e dalla facilità che vi è di ostacolare la raccolta delle firme con delle intimida- . . ZIOnl JJ• A queste difficoltà si aggiungono quelle della brevità dei termini per la presentazione delle candidature. Sentiamo, anche su questa cosa, osserva la relazione al Senato : "L'aggravamento delle condizioni richieste per la validità delle dichiarazioni di .candidatura deve tanto più impensierire quando lo si metta in relazione con la singolare brevità del termine stabilito dall'art. 53 del disegno di legge per il deposito delle dichiarazioni di candidatura medesi1na presso la Commissione provinciale elettorale, termine che è di soli 7 giorni (e rispettivamente di 6 giorni e mezzo, dovendosi il deposito fare non più tardi delle ore 12 del 7° giorno), a decorrere dalla pubblicazione del decreto che indice le elezioni. Cos), mentre il deputato uscente non ha bisogno di dichiarazione di candidatura, gli altri candidati do·- Biblioteca Gino Bianco vranno in soli 6 giorni e mezzo raccogliere 400 firme di elettori, richiedere ai sindaci dei Comuni ed ottenere da essi i certificati attestanti che i firmatari sono iscritti nelle liste politiche, fare autenticare le 400 firme, autenticazione alla quale sono abilitati soltanto i notai e gli ufficiali delle cancellerie, ed arrivare in tempo per depositare nel termine le dichiarazioni di candidatura presso la Commissione elettorale provinciale. Si è osservato anche dall' Uff'icio centrale che il disegno di legge fa decorrere il termine per la presentazione della candidatura dalla data del decreto di convocazione dei co- ► mizt, mentre la vecchia legge, più razionalmente metteva il termine di cui si tratta in relazione colla data delle elezioni. Invece· il disegno di legge, sopra un termine complessivo che può essere di soli trenta giorni, ne assegna solo sette per l'adempimento in questione e, si noti, fa decorrere i sette e, più esattamente, sei giorni e mezzo, dalla data dello scioglimento della Camera che può verificarsi anch~ all'improvviso e prima delle comuni previsioni. Si aggiunga che la condizione di favore creata dall'art. 53-bis al candidato che rimanga senza competitori e che viene proclamato senza che si proceda ad elezione, avrebbe anche maggiormente c~)I~sigliat? d! fare in guisa che a tutti 1 candidati fosse agevolata la presentazione in tempo delle loro. dichiarazioni di candidatura. La presa di posizione del Senato per gli emendamenti di cui sopra, suffragati colle considerazioni che abbiamo riferito, produsse tra i fascisti vivo malumore. Alcuni giornali, come l'Impero, pubblicarono parole poco riguardose per il Senato e per i senatori accusati di fare della fronda, di mancare di riguardo all'assemblea elettiva in una questione che diret-- tamente non la interessav~, di non approvare e di non secondare sufficientemente gli sforzi del governo per la normalizzazione della situa-
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