La Critica Politica - anno IV - n. 1 - 25 gennaio 1924

.. 34 LA CRITICA POLITICA partito detentore del potere non sia l'ultima parola della filosofia politica? ovvero il veto dovrà intendersi ristretto ai giuristi e agli economisti, agli storici e ai filosofi, che sovente, nel dettare le loro_ lezioni, si trovano a incedere per ignes? Certamente, della sua coraggiosa affermazione il sen. Gentile doveva essersi già ditnenticato, quando, pochi minuti dopo, si gloriava di avere instaurato nelle nostre università la più ampia libertà didattica: < libertà di~attica, che non vuol dire soltanto facoltà d'insegnare ciascun professore a modo proprio, secondo che richiedono le sue dottrine e i suoi convincimenti scientifici, ma ecc. ecc.>: una libertà, dunque, che non è compatibile con alcuna formola di giuramento, sempre che il C. S. non voglia, discutendo sopra il nuovo Regolamento, suggerire al Ministro una f ormola così insipida o anodina da frustrare praticamente lo spirito dell'articolo 18 della legge. Che se il C. S. non vorrà, vedremo risorgere dal passato la filosofia salariata e la scienza ufficiale, che attrarranno alla loro greppia i pensatori < con licenza delii Superiori >, cioè gli uomini meno degni dell'ufficio di educare. * * * Sopra il nuovo ordinamento didattico e amministrativo delle Università, potrò manifestare un'altra volta qualche impressione, dichiarando consensi e dissensi : qui è da considerare solamente l'aspetto politico della riforma: e questo (ecco, forse, perchè 1, on. Mussolini ha giudicato la legge universitaria come < la più fascista > fra quante il suo Governo ne ha decretate) si riassume nell'abolizione del carattere democratico, proprio sino ad ora della Università italiana. Ai candidati ali' insegnamento, non altro si richiedeva che la dimostrazione di capacità scientifica, o eventualmente didattica: la porta era aperta a laureati e ad autodidatti, a cittadini italiani e a stranieri, a liberi docenti provetti e a uomini affatto nuovi. La scelta era fatta secondo una procedura che aveva nome di pubblico concorso, ma equivaleva in sostanza a una cooptazione : i professori di ruolo eleggevano, a maggioranza di voti, una commissione di competenti, i quali a lor volta designavano fra gli aspiranti la terna dei più degni, e dell'opera propria davano conto in una relazione che veniva resa di pubblica ragione : il C. S. si limitava ad assicurarsi che il rito formale. fosse stato rispettato. Rettori e Presidi erano eletti - primi inter pares - dai competenti collegi - cioè, rispettivamente dal corpo accademico e dalla Facoltà, nel proprio seno. Tutto questo sistema è modificato ~adicalmente dalla legge, con la quale il Ministro ha voluto fondare, com'egli dice, < un regime di libertà assolata>. < Il Ministro - sono sempre sue parole - da oggi in poi, a differenza di quel che s'è sempre fatto dalla legge Casati in qua, non potrà più nominare nè un professore effettivo, nè un incaricato, nè abilitare un libero docente >. Ma in verità, anche prima della riforma, il Ministro p.on Biblioteca Gino Bianco

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