LA RIFORMADELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ 3 giormente i danni di quelle influenze partigiane, che la riforma si proponeva di ·eliminare. La norma di eleggere persone particolarmente competenti trova nella dizione stessa dell'art. 5 del- Decreto legge il suo correttivo a rovescio, nell'inciso < ove sia possibile > che è una confessione di impotenza. _ Per raggiungere lo scopo prefissosi dal legislatore altra via bisognava scejliere : affidar.e per esempio alla magistratura il compito di nominare qualcuno dei me1nbri della Congregazione al di fuori dei partiti, e ràfforzare l'autorità e il. prestigio dei funzionarii delle Opere pie, che in genere forrnano un corpo~scelto, veramente devoto agli interessi dei loro istituti. I funzionarii degli enti locali nella grande maggioranza sono molto superiori alla loro fama; i capi ufficio (salve sempre le eccezioni) sono affezio~ati ai loro enti, e ispirano la propria azione all' interesse di questi; vivono naturalmente dello stipendio che corrisponde loro l'ente, ma sa_nno che la loro sorte è legata a quella dell' Istituto ; l'errore amministrativo. di oggi si ripercuote nel domani, e l'amministratore che passa con la scadenza dalla carica è più propenso a commetterlo del funzionario, che resta e ne vedrà le conseguenze. L'amministrazione elettiva può far prevalere in una nomina, in un affitto, in una vendita, in una controversia la sua simpatia o antipatia personale, la sua prevenzione all' in- . teresse dell'ente; il funzionario, che resta a- vita o quasi nell'amministrazione, sarà più cauto perchè sa che sconterà le conseguenze dell'errore. L'amministratore elettivo, alla scadenza del suo quadriennio, se ne va e non ha più responsabilità ; può sempre dire che se fosse rimasto avr~bbe saputo ovviare ai danni del provvedimento da lui preso e che le male conseguenze dipendono da chi gli è succeduto ; il funzionario rappresenta l'esperienza del passato e la continuità dell'amministrazione, e la ·sua responsabilità perdura. Le Opere pie toscane fra l' altre erano in gran ·parte ordinate cos) : un funzionario, col nome di rettore, provveditore, massaio, era nel tempo stesso il capo dell'Amministrazione e il segretario : si cumulavano in lui le due qualità, che le riforme legislative dal 1860 in poi hanno scisso. Nella legge Crispi del 1890 è rimasto appena un barlume di questo ordinamento, e la mentalità democratico-elettoralistica ha fatto s} che l' antico istituto si atrofizzasse invece di svilupparsi. Tutti dicono che in un Comune il vero capo deJl' Amministrazione è il segretario comunale, che da lui dipe~de in gran parte il buono o cattivo andamento del Municipio ; tutti dicono che nelle amministrazioni delle Opere pie chi di . fatto comanda è il segretario, il capoufficio. Ma legalmente il segretario del Comune non ha diritto di interloquire- in merito, e può fare solo un' osservazione di legittimità, di forma, non di .sostanza ; legalmente il segretario di una Congregazione, di un'opera pia per quanto corresponsabile con l'Amministrazione non ha modo di far risultare il suo rilievo,. il suo dissenso. Far rispondere alla posizione di fatto - risultante di Bibliotec_aGino Bianco
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