) 384 LA CRITICA POLITICA per giustificare la deroga eccezionale nella procedura della riforma ~ei codici è in sostanza una ragione di urgenza : « Non ho bisogno », egli scrive nella sua relazione, « di spiegare perche mi è impossibile di presentare oggi alla Camera già tradotti nei loro termini concreti progetti preli_minaridei codici da riformare e perchè mi è impossibile attendere che simili progetti siano preparati per chiedere il consenso del Parlamento. Il raggiungimento dello scopo ne sarebbe ritardato sensibilmente ed invece non è possibile indugiare : non può protrarsi più a lungo la coesistenza di due- diverse legislazioni per quanto attiene al sistema fondamentale dei rapporti della vita civile ». Ed è l' unico profilo sotto il quale la novità del procedimento si potrebbe giustificare, se davvero una ' giustificazione si volesse trovare ad ogni costo. E cosi che si giustifica la legiferazione per decreto-legge. Ma non pare in verità che si raggiunga lo scopo di giungere ad una più rapida emanazione dei codici dal momento che il disegno di legge è stato finora approvato solo dalla Camera dei Deputati e non potrà essere discusso dal Senato che a novembre. Quando si pensi che in un'altra epoca ben più fortunosa della vita pubblica italiana, dopo .la formazione del Regno, si procedette ad una notabile attività legislativa, dalla quale uscì tra l'altro il Codice Civile che segnò un enorme progresso su tutti i codfci del tempo, tanto che anche ora si pensa solo a ritoccarlo in alcuni istituti ; e ciò senza sentire il bisogno di ricorrere a procedure troppo sommarie, sembra non fuori posto l'affermazione che sarebbe stato quanto mai opportuno il riportarsi· alle nostre sane tradizioni parlamentari anche in qu~sta materia, che per giunta non è materia politica in senso stretto, e dove quindi l'opera del Parlamento può essere davvero feconda di utili risultati. Giacchè le elucubrazioni del Ministro Rossi circa l'asserita incapacità dei Parlamenti a legiferare, innanzi riportate, ci s~mbra facciano il paio con le osservazioni fatte dallo stesso on. Rossi quale relatore per la sottocommissione del Codice Civile quando affermò che : « il progetto da preparare più che una legge nuova, si potrebbe creare una legge di molteplice coordinamento, intendendo naturalmente questa frase nel senso comune e approssimativo non in senso tecnico-giuridico. Si vuole coordinare il codice italiano col codice austriaco e con le novelle austriache ; si vuol coordinarlo con molti decreti-legge emanati durante la guerra e con varie altre leggi speciali : si vuole coordinarlo con la giurisprudenza delle Corti quando si tratta di questioni tradizionali ; si vuole accordarlo con le ponderate proposte specifiche della Commissione del dopo guerra e del Comitato tecnico per la legislazione nelle nuove provincie : si vuole comporlo con alcune disposizioni contenute in progetti di legge già approvati in altri tempi da un ramo del Parlamento, come col progetto Gianturco, col progetto Scialoja, col progetto Meda » con che in sostanza si afferma che tutto il lavoro del potere legislativo è materia demandabile al governo, giacchè in certo senso tutta l'attività del potere legislativo si concreta in un lavoro di coordinamento. Ma per tornare alla incapacità del Parlamento a far le leggi con cui si è giustificata la tendenzà a servirsi del decreto-legge fonte normale legislativa, ci sembra che si tratti di una aberrazione dovuta al discredito nel quale il Parlamento è caduto per altre cause. La prima e fondamentale funzione del Parlamento è anzi appunto quella di fare le leggi. Chi porterebbe nelle sfere legislative la voce dei nuovi imperiosi bisogni sociali che si determinano nello svolgimento delle attività di un paese? Se l'attività legislativa fosse demandata a dei giuriBiblioteca Gino Bianco
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