la critica politica - anno III - n. 8-9 - 25 settembre 1923

382 LA CRITICA POLITICA ' È vero che al riguardo la Commissione parlamentare ha richiamato il precedente seguito nella discussione del disegno di legge intorno al procedimento per ingiunzione e le considerazioni del ministro Rossi. « Nei parlamenti moderni», osservò quest'ultimo nella relativa discussione, « a base di suffragio largamente democratico, mentre si viene allargando il numero delle competenze politiche in confronto di quelle tecniche, tende ad acquistare prevalenza la discussione delle questioni che presentano carattere politico di fronte a quelle che presentano natura esenzialinente giuridica e tecnica. Questa tendenza si accentua anche più per l'origine dell'assembea elettiva col sistema proporzionale, in cui la rappresentanza di gruppi e partiti saldamente organizzati rivolge il maggiore interesse, più che alle trattazioni di problemi speciali, alla discussione delle quistioni d'indole generale, alle linee programmatiche della legislazione e del Governo, per ottenere che esse si conformino alle aspirazioni ed agi' interessi dei partiti. Discussioni di tal fatta tendono appunto ad assorbire gran parte dei )avori parlamentari. E diviene meno agevole che le Camere possano portare la loro attenzione e dare la loro cura all'esame minuto di progetti concreti, tanto più quando questi non abbiano portata e carattere politico, ma riguardino riforme d'indole eminentemente giuridica e tecnica. A ciò si aggiunga che la cresciuta estensione dei compiti dello Stato moderno, e la vastità e l'importanza dei problemi che esso è chiamato a risolvere in un periodo, com'è l'attuale, di assestamento, dopo la grande crisi della guerra, rendono ancor più ampio e più arduo il compito del Parlamento; e da ciò quindi un altro µ1otivo che restringe - , il margine destinato alla discussione giuridica. E avvenuto così che, negli ultimi tempi, il parlamento si è trovato nell'impossibilità di far fronte all'enorme lavoro legislativo che pur sarebbe stato necessario. E intanto i problemi sorti nel dopo guerra, hanno resa necessaria una serie di provvedimenti legislativi che hanno assunto la forma di decreti legge e che or sono davanti al parlamento per la loro conv·ersione in legge. In tal modo la Camera ed il Senato si trovano innanzi ad un altro lavoro urgente che assorbirà molta parte della loro attività. In questcl condizione di cose due vie si potrebbero seguire : o quella che è stata finora largamente seguita, dei decreti-legge; o quella che io ora vi . propongo della delegazione legislativa. Di queste due vie, la prima che ha dato luogo a larghe critiche e opposizioni, io penso che sia, per quanto è possibile da evitare. Col sistema del decreto-legge, le leggi vigenti vengono modificate senza che il parlamento sappia quando e con quali criteri intenda modificarle. Il Parlamento viene così a trovarsi davanti al fatto compiuto ; ed è chiamato in sede di conversione a giudicare le norme legislative già entrate in vigore prima che esso fosse stato posto in condizioni di valutare le ragioni di opportunità di procedere alla riforma e la bontà dei criterii informatori di questa. Preferibile perciò mi sembra l'altra via che io vi invito a seguire per il presente progetto di legge. Con questo sistema il Parlamento non ignora le intenzioni del Governo e i criteri che esso intende seguire nell'adottare provvedimenti di natura legislativa. Il Parlamento, è infatti chiamato a giudicare preventivamente della opportunità di emanare tali provvedimenti ed ad approvare le linee direttive a cui essi dovranno conformarsi. Con ciò si viene appunto ad armonizzare il debito riconoscimento dell'autorità del Parlamento con la possibilità di una forma più rapida di procedura legislativa » (1). Ma ci sembra che la pagina che abbiamo integralmente riportata, data (1) Cfr. Atti parl. Se,iato del Regno, Leg. XXVI, Disegno di legge n. 411 e Discussioni tornata 3 luglio 1922; Camera dei Deputati, Disegno di legge n. 1441e Discussioni fa tornata, 12maggio 1922. Biblioteca Gino Bianco

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