la critica politica - anno III - n. 8-9 - 25 settembre 1923

380 LA CRITICA POLITICA la inopportunità di addivenire a tale unificazione, estendendo anche solo in via provvisoria, le leggi attualmente in vigore nelle altre provincie con la piena consapevolezza di doverle, a scadenza più o meno breve, cambiare e con la correlati~a conseguenza di turbare interessi e di dare una impressione di instabilità legislativa, impongono di rompere gl' indugi e di affrettare quella riforma che, oltre a rendere le disposizioni del diritto privato, del diritto processuale civile e del • • diritto marittimo rispondenti alla muta.ta coscienza giuridica sociale ed ai mutati rapporti di carattere anche internazionale, permetta di addivenire ad una stabile unificazione legislativa ». Non si può non convenire in tali giuste considerazioni, così come fece la Commissjone parlamentare della Camera tanto dal punto di vista sostanziale, cioè per il riconoscimento della maturità ormai raggiunta nella preparazione delle riforme invocate, quanto dal punto di vista contingente, rappresentato dalla opportunità che si approfitti del doversi procedere alla unificazione legislativa del Regno, in seguito all'annessione delle nuove provincie all'Italia. Si tratta di codici dei quali il più recente (quello di commercio) è di un quarantennio fa, e gli altri sono del 1865, e per quanto essi abbiano rappresentato, per le epoche in cui furono pubblicati, notevoli progressi nel campo· legislativo, successivamente in parte vennero modificati da leggi speciali, il che ne renderebbe pure tecnicamente difficile l'estensione nelle condizioni attuali alle nuove province, ed in parte non rispondono più ai mutati bisogni ed alla coscienza giuridica del paese. Ammessa la necessità della riforma e ritenuta anche l'urgenza di procedervi, passiamo ad esaminare se sia costituzionalmente corretto il metodo della riforma e tecnicamente consigliabile. Al riguardo va subito osservato che per quanto il sistema della delegazione legislativa per la pubblicazione di codici o norme processuali, non solo non sia nuovo, ma può al contrario dirsi tradizionale nel nostro diritto pubblico, è però certo che il metodo adottato nel caso attuale dal Governo, non risponde alle nostre tradizioni parlamentari e rappresenti invece, anche tecnicamente, un sistema non commendevole e certo sarebbe assai deplorevole se esso entrasse stabilmente nel nostro diritto costituzionale. Un breve esame dei metodi seguiti in Italia per le precedenti codificazioni darà la dimostrazione del nostro assunto. Il problema della unificazione legislativa si presentò in maniera anche più imperiosa che nell'epoca attuale, quando realizzandosi le aspirazioni nazionali, si giunse alla formazione del Regno d'Italia, mentre ciascuno degli Stati in cui anteriormente era divisa la penisola, aveva leggi proprie. Senza entrare in particolari che sarebbero superflui e per i quali rimandiamo ad una eccellente pubblicazione, di recente edita, dell'avv. Renato Cerciello (1), rileviamo che in tale occasione furono presentati al Parlamento concreti progetti di Codice civile, di commercio, della marina mercantile e di altre leggi fondamentali e la Camera dopo ampia discussione sul metodo da seguire per la loro approvazione, rifiutando, e giustamente, di seguire l'opinione di coloro che sostenevano essere una evidente violazione dell'art. 55 dello Statuto l'approvazione in massa delle varie leggi presentate senza procedere ad una discussione particolareggiata di esse, (1) CERCIELLO: Il metodo nella 1t/orma del cocllclcon particolare riguardo al CocllceCivile. Roma, 1923. · BibliotecaGino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==