La Riforma dei Codici L'approvazione da parte della Camera dei deputati del progetto di legge (1) col quale il Governo è stato autorizzato ad emanare nuovi codici : di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile; a modificare il codice civile per quanto riguarda determinati istituti, ed a coordinare le nuove disposizioni del codice civile con le altre relative alle medesime materie, ha segnato, con la vittoria ministeriale, una profonda innovazione nel metodo della riforma dei codici, che non ha precedenti nella nostra storia parlamentare e merita perciò un attento esame, dal punto di vista tecnico e del diritto costituzionale, anche prescindendo da qualsiasi valutazione politica, che, com'è naturale, nella discussione svoltasi alla Camera, ebbe invece una parte prevalente. Innanzi tutto non si può non riconoscere la opportunità delle riforme e ~ modificazioni proposte, che avrebbero probabilmente dovuto comprendere anche • il codice penale e quello di procedura penale, e non potrebbe quindi onestamente negarsi al Governo il merito di aver affrontato il problema. I motivi che il ministro Oviglio pose a base delle riforme propugnate sono sobriamente e chiaramente esposti nella relazione ministeriale nella quale è det- , to : « La necesità di apportare modificazioni ad alcuni istituti del Codice di Commercio, al Codice di Procedura civile è da tempo universalmente riconosciuta : sull'oggetto un largo materiale di studio ad opera di competenti e di apposite commissioni, già è stato raccolto : ma il lavoro che occorre al suo completamento, per la natura stessa del movimento giuridico e per l'importanza e la complessità degl'interessi che sono ad esso collegati, procede lento e farebbe rinviare quindi, se normalmente svolto, ancora per molti anni l'adozione delle necessarie riforme. La improrogabile urgenza della unificazione legislativa con le nuov,e provincie, (1) Ecco il testo del disegno di legge, cosl come è stato approvato dalla Camera dei Deputati: ART. 1. - Il Governo del Re è autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore sulle nuove provincie : 1) a modificare nel codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullità del matrimonio, l'adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione., e ad emendare gli articoli del codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti ; 2) ad emanare nuovi codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche quegli istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali. 3) a coordinare le nuove disposizioni del codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando ove occorra, nel codice stesso le disposizione delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato. ART. 2. - I progetti dei decreti contenenti il codice civile emendato, il nuovo codice di procedura civile, ed i nuovi codici di commercio e per la marina mercantile saranno sottoposti all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hann9 esamina_to il presente disegno di legge distinte in tre Sottocommissioni. ' ibliotecaGino-Bianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==