la critica politica - anno III - n. 7 - 25 luglio 1923

' 312 LA CRITICA POLITICA tarsi eleggibili gl'impiegati, o pensionati dal Governo di qualunque sorta,. che dovrebbe esservi una latitudine nel determinare le condizioni degli eleggibili ; epperciò doversi restringere il più che sia possibile la quantità del censo, che formerà una delle condizioni di eleggibilità, per render facile e possibile l'elezione delle capacità. Si nota intanto riguardo al disposto dello Statuto, che l'età prescritta come la prima delle condizioni ed assolutamente non minore d'anni 30, è troppo avanzata, considerando che tal qualità non sarà l'unica che verrà richiesta, e che la pluralità degli attributi domandati non fa che imbarazzare la libera scelta dei Deputati; diciamo la libera scelta perocchè quanto più si lascia latitudine alla elezione, tanto più scema la facilità dell'ambito, e tanto più accresce al popolo la facilità di dare nel segno nella scelta, come quella che sarà sempre più buona, a misura che sarà il risultato del primo voto del popolo. Il GIURAMENTO prescritto dall'art. 49 ai membri delle Camere DOVREBBE: . LIMITARSI"ALLA PROMESSA DI ESERCITARE LE LORO FUNZIONI NELLO SCOPO DEL BENE DELLA NAZIONE. È troppo duro lo assoggettare i membri delle Camere a giurare cose, che non furono da essi consentite nella formazione dello Statuto. Il giuramento dunque, nei termini di cui nell'art. 49, sarebbe soltanto· accettabile nel caso d'uno Statuto, che fosse il risultato d'una Costituente. La pubblicità che secondo l'art. 51 si può togliere alle sedute delle Camere sulla domanda di 10 membri non dovrebbe togliersi che alla maggiorità di voti in ambe le Camere. . L'art. 77 è ridevole quando dice che la coccarda azzurra è la sola nazionale. È dunque un nome vano l'Italia, tante volte ripetuto con grave significato dallo st~sso Carlo Alberto ? Se no ; la Bandiera Nazionale è italiana tricolore già accettata dal consenso di tutti i popoli italiani; e la bandiera dello Stato nostro potrà soltanto dirsi la bandiera degli Stati Sardi, non la Nazionale (1). L'art. 78 nel suo alinea porta che il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli Statuti. Ci sembra che ve ne siano abbastanza per non doverne creare dei nuovi. E poi perchè caricare lo Stato delle dotazioni, che i nuovi Ordini imporrebbero ? Certo non si sarà inteso con questo alinea che le dotazioni sar~bbersi prese dalla dotazione della Corona. Siccome lo Statuto non avrà pieno effetto che dal dì della · prima riunione delle Camere, secondo l'art. 82, bisogna affrettare la promulgazione della legge elettorale, onde procedere tosto alle elezioni, compiute le quali si raduneranno le Camere a termini del citato articolo 82. Non bisogna dimenticarsi dell'amnistia .. Il rifiutarla sarebbe un insulto alla libertà pubblicanàosi uno Statuto. * * * Dopo due giorni, lo scrivente ritornava su alcune osservazioni col seguente: (1) Com'è noto, con successivo proclama del 23 marzo 1848 (solo dopo appresa la vittoria delle cinque giornate milanesi contro Radetski) Carlo Alberto statuiva che la bandiera fosse le tricolore Italiana, collo scudo dei Savoja. Biblioteca Gino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==