228 LA CRITICA POLITICA * * * La Germania non è una democrazia federale come la Svizzera, nella quale i cantoni godono d'una larga autonomia. Un potere centrale fortemente organizzato impone la sua volontà agli Stati federati. Oggi come ieri, essa non è una confederazione di Stati che regolano con un accordo mutuo la forma delle loro relazioni. La stessa parola di Stati è stata soppressa e sostituita con una parola di consonanza più modesta e più amministrativa, quella di < paesi >, Laender. Berlino continua a dettare gli ordini. Questi ordini, è vero, sono dettati in nome dei principii democratici che sono stati introdotti nella Costituzione, in nome d' un governo repubblicano, che s' è sostituito al regime personale della monarchia prussiana. Tuttavia il c_entralismo eccessivo della Costituzione apparisce come una sopravvivenza dell' Impero. La disciplina centraliz- ~ zatrice è stata applicata, come una regola di ferro, allo Stato minacciato nella sua esistenza. La Costituzione attribuisce esclusivamente al governo dell'Impero la cura della politica estera, gli affida l'organizzazione ed il comando del1' ese~cito, fa passare sotto il suo dominio le ferrovie, le poste, le vie . fluviali, e spoglia a suo profitto gli Stati federati della maggior parte dei loro privilegi finanziari. La rifonna finanziaria d' Erzberger, che trasmise più tardi all'Impero il prodotto globale delle imposte dirette, fu l'applicazione ardita, ma logica, della Costituzione. L'organizzazione della giustiz_ia fu ugualmente centralizzata. A lato del tribunale di cassazione (Reichsgericht), fu istituita un'Alta Corte di giustizia (Staatsgerichtshof), della quale una legge speciale del 1921 fissò le attribuzioni. L'Alta Corte è incaricata di regolare i conflitti territoriali ed amministrativi che possono scoppiare fra l' Impero e gli Stati o fra i differenti Stati, e giudica i processi politici intentati dal Reichstag contro il Presidente, il Cancelliere ed i ministri. Essa ha pure il diritto d'intervenire nella vita interna degli Stati, e di risolvere, in mancanza d,.un tribunale locale competente, le difficoltà d'ordine costituzionale che vi si verificano. Per ridurre ancora di più l'autorità degli Stati federa ti la Costituzione stabil} che i loro limiti tèrritoriali potranno essere modificati. Basta che sia fatto un plebiscito e che i tre quinti dei voti ne esprimano il desiderio, perchè una provincia sia distaccata da uno Stato ed annessa ad un altro oppure perchè nuovi Stati federati siano creati. L'articolo 13, che stabi- , lisce che < il diritto d'Impero sopprime il diritto degli Stati >, autorizza pure l' Impero ad intervenire ad ogni momento, per il voto d'uria legge nuova, nella giurisdizione particolare degli Stati. I privilegi che l' Impero garantisce agli Stati federati in cambio di questi sacrifici sono scarsi .. Si riducono ad una certa autonomia amministrativa, che permette loro di conservare i loro corpi di funzionari e di sorvegliare l'applicazione delle leggi. Biblioteca Gin0 Bianco I
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==