La Nuova Commedia Umana - anno I - n. 12 - 2 aprile 1908
Corte di giustizia, su accusa diretta della. Camera. "dei deputati, i ministri funzionano come corpo giudiziario e come corpo politico appunto per il carattere speciale dell'imputato e delle infrazioni delittuose. La giurisdizione nazionale del Senato fu istituita ,per sottrarre i ministri al potere giudiziario, allo stesso modo che prerogativa parlamentare fu sancita per sottrarre il deputato ile vendette o persecuzioni del potere esecutivo e del potere udiziario. Si è voluto affidare al Senato questa funzione di giudicare. i m nistri, come una maggiore garanzia per il ministro, rite- nendosi pericoloso abbandonarlo ai giudici ordinari incompetenti ad apprezzare il carattere politico di certe colpe. ppunto perciò non è possibile giudicare il ministro, se non vi. l'accusa della Camera, come non è possibile costituire il Senato in Alta Corte, se la Camera non ne esercita la giurisdi- zione, accusando il ministro. Se la Camera ritiene che il diritto del ministro non abbia carattere politico, ha la facoltà, di abbandonare il colpevole ai tribunali ordinari. E' quanto fece la Camera per i delitti attri- buiti a Nasi. 11 potere giudiziario doveva inchinarsi alla deli- berazione della Camera, non avendo nessun diritto di sostituirsi ad essa. Invece, la Cassazione è insorta contro la Camera ed ha voluto ravvisare, nel peculato e nel falso, delitti ministeriali. E' inutile ora ripetere che quella sentenza costituisce uno scandalo giudiziario ed un'usurpazione di potere. Comunque, la Camera, per non lasciare il Nasi senza giudici e i suoi delitti senza repressione, allo scopo di evitare un conflitto col potere giudiziario, ha accusato il ministro dinanzi al Senato. Era stato l'imputato, fra la stessa Cassazione, a volere la, giurisdizione politico-giudiziaria del Senato; dopo ciò occorre accettarne le conseguenze tutte portate dall'indole speciale di questo tribunale parlamentare che, per i più elementari principi di diritto costi- tuzionale, non soffre ingerenza qualsiasi nè per parte del potere esecutivo, nè per parte del potere giudiziario. Il re stesso non potrebbe, dopo l'accusa della Camera, rifiutarsi di convocare il Senato; come il re non crediamo possa esercitare nessun diritto di grazia sul condannato. Dopo ciò venirci a dire che la Cassazione ha competenza a sindacare l'operato dell'Alta Corte, cavillando sopra una frase della legge del 1877, è cosa degna.... della sinecura dell'Usciere! Questi, dopo avere paragonato, per comodità di polemica, l'Alta Corte al Consiglio di Stato (!??) conclude col dire che non si può ammettere un tribunale, senza un sindacato di altro tri- bunale! Noi potremmo domandare all'Usciere chi sindaca la Cassazione? Eppure, se vi è in Italia un tribunale sovvertitore del buon senso, della moralità e della legge, è precisamente quella Cassazione alla quale, come a spetdedi areopago angusto e infallibile, l'Usciere e qualche suo seguace nel formulare strambe sciarade vorrebbe deferire: in via di revisione, il sindacato nel
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