Classe - n. 7 - luglio 1973

strumento di registrazione e di memorizzazione che ba valore di per s.! ai fini del controllo dclla salute. Esso assume un particolare valore per i disturbi accusati dai lavoratori, se collegato col libretto di rischio, sia per correlare un disturbo, che si ripete e non cede alle cure mediche, con una malattia professionale, ad esempio tosse, dispnea (mancanza di fiato) con la silicosi; ma soprattutto, per identificare la causa di disturbi che non cedono a nessuna terapiain un ambiente lavorativoinquinato da solventi. Aver registrato la data d'inizio dei disturbi e la loro evoluzione permette di scoprire i rapporti coi periodi di esposizione e di fare, o almeno di sospettare, la diagnosi. Inoltre dobbiamo aver presente che una grande quantità di informazioni di estrema utilità vanno perdute oggi per la mancanza di un libretto sanitario; senza queste informazioni la diagnosi dclle malattie specifiche come effetti dcll'arnbiente di lavoro diventa praticamente impossibile. (Da L'ambiente di lavoro, dispenss edita dalla FIOM, cit.). 21 OoooNE, La difesa della salute, cit., p. 28. 22 Ivi, p. 30. 22bi, FIOM- F1M- U!L di Treviso, Giugno 1970. Alla Zoppas di Conegliano 1500 operai analizzano le loro condizioni, Treviso 1971; La salute non si paga, la nocività si elimina, un'esperienza dei lavoratori della Breda Fucine cli Sesto San Giovanni, Quaderno n. 1 dc « Il lavoratore metallurgico•• luglio 1971. 2l Lo Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 300/1970) ncll'art. 5 (Accertamenti sanitari) dice: « Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavòro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico •· L'art. 9 (Tutela della salute e dell'integrità fisica) dice: « I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica ». 2A LA contrattazione aziendale e di gruppo nel 1971, Edizioni SEUSI, Roma 1972, pp. 110-18 (per Zanussi-Zoppas) e pp. 185-95 (per Gruppo FIAT). Biblioteca Gino Bianco

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