generici o d'apparato , e di ordine psichico, come nevrosi, stanchezza, mal di testa, insonnia, che non configurano ancora una malattia vera e propria almeno nel senso tradizionale, e tanto meno una malattia professionale, legalmente intesa 15 • C. P. Odescalchi (Direttore dell'Istituto di Medicina Industriale dell'ENPI di Milano) nella riunione del 1 O settembre 1970 del Rotary Club di Milano-Est tiene una relazione (Info rmazioni di interesse particolare per chi tra voi è industriale) sul « comportamento e richieste sindacali per quanto attiene all'ambiente di lavoro ». Premette una breve considerazione di tipo storico: Anni 1947-1967. Il sindacato a questo riguardo aveva chiesto cd ottenuto l'aggiunta, nei conuatti di lavoro di categoria, di clausole integrative riguardanti lavori definiti nocivi, badate bene nocivi. Lavori cioè, che contenevano fattori in grado di alterare l'integrità biologica umana anche in modo irr eversibile! Tali contratti prevedevano la corresponsione di una indeMit à oraria parziafuzabile in tre gruppi di mansioni, di cui il primo gruppo - vi leggo il testo originale - considerava: « I lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche) •· Se consideriamo - continua Odescalchi - un poco attentamente questo testo troviamo, e chiedo verifica agli Amici legali presenti, gli estremi per chiedere l'intervento del Ministero Pubblico e non certo risolvibile con la corresponsione di una somma di danaro. Si parla infatti di gravi intossicazioni acute, subacute e croniche {figura di danno permanente!). La figura quindi quasi dell'evento premeditato! (Art. 2 CPP ?!! ). Il secondo gruppo considerava solo intossicazioni (non meglio identificate) o persistenti (danno permanente) lesioni della pelle o delle mucose. Il terzo gruppo infine considerava lesioni temporanee o lavori da espletare in condizioni ambientali particolarmente gravose. Tutto si risolveva - continua Odescalchl - e si risolve purtroppo ancora con la corresponsione di una indennità oraria che, attraverso le contrattazioni sindacali è giunta dal 1° luglio 1970 a L. 55,25 orarie per il primo gruppo, a L. 31,90 orarie per il secondo gruppo cd a L. 23 orarie per il terzo gruppo. Si tratta con ogni evidenza - conclude Odescalchl - di una monetizzazione di rischio che, stando alle enunciazioni contrattuali, è possibile si avveri come evento lesivo e che prescinde con eclatante evidenza da ogni considerazione di indole umana. Tali condizioni contrattuali sussistono ancora oggi come norma transitoria, cioè in attesa della esecuzione operativa di un'altra impostazione [ ...] . Odescalchi completa la sua analisi chiedendosi cosa nel frattempo avessero fatto i sindacati. Risponde : Monetizzavano il rischio, come ho accennato in premessa, limitandosi a richieste aggiornative sul quantum orario da corrispondere per un'attività 114 Biblioteca Gino Bianco
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