Il Bianco & il Rosso - anno V - n. 51 - mag.-giu. 1994

Dl.LBIANCO a.l,,ILROSSO dAGPN M~cfJ.1 11 Nt+ 1• •~cfi@tAi 8 Circoli si da vita ad un Comitato provinciale di Coordinamento composto dai Coordinatori dei Circoli e dal Comitato operativo nominato dal Coordinatore provinciale. Detto Comitato di Coordinamento ha funzioni consultive e viene convocato dal Coordinatore provinciale. Due terzi dei Coordinatori dei Circoli possono richiedere la convocazione straordinaria entro quindici giorni dall'Assemblea provinciale per l'elezione del Coordinatore provinciale. Gli organismi a livello regionale Gli organismi del Movimento a livello regionale in analogia a quelli dei Circoli sono: l'Assemblea regionale dei soci costituita dai Coordinatori provinciali e il Coordinatore regionale. A livello regionale si da vita ad un Comitato di Coordinamento composto dai Coordinatori provinciali e dal Comitato operativo nominalo dal Coordinatore regionale. Dello Comitato di Coordinamento regionale ha funzioni consultive e viene convocato dal Coordinatore regionale. Due terzi dei Coordinatori provinciali possono richiedere la convocazione straordinaria entro quindici giorni dall'Assemblea regionale per l'elezione del Coordinatore regionale. Autofinanziamento Il Movimento vive attraverso il proprio autofinanziamento. Le risorse finanziarie reperibili significano pertanto agibilità e visibilità politica, opportunità di lavoro e di relazioni, possibilità di radicamento sociale ed organizzativo. L'autofinanziamento del Movimento avviene attraverso i seguenti canali: - quote sociali; - contributo mensile dei parlamentari nazionali e regionali; - contributi di simpatizzanti; - lasciti e regalie. Tutti i contributi a qualunque titolo ricevuti, vanno rigorosamente registrati. I Coordinatori ai vari livelli nominano all'interno del Comitato operativo un Tesoriere. Il Comitato Promotore Nazionale definisce il contributo mensile dei parlamentari nazionali e regionali da devolvere alla struttura nazionale. Il 10% del valore monetario delle quote sociali, come di contributi, lasciti o regalie, a qualunque titolo versali ad un qualunque organismo dei Cristiano-Sociali, va devoluto alla struttura nazionale. Il Comitato di Coordinamento regionale decide il livello della contribuzione ed i criteri di ripartizione della stessa, prevedendo comunque che i Circoli possano disporre di almeno il 50% delle quote sociali raccolte. Rappresentanze istituzionali ~ Movimento Il Movimento Politico e le rappresentanze istituzionali (eletti nelle Circoscrizioni, nei Comuni, nelle provincie e Regioni, in Parlamento) sono i due soggetti decisivi del «fare politica» dei Cristiano-Sociali. Tra questi due momenti occorre creare una situazione di equilibrio nena visibilità politica, nella partecipazione ai processi decisionali, nell'utilizzo delle risorse finanziarie ed organizzative. Integrazione nel lavoro politico e distinzione nell' esercizio della responsabilità appare il criterio di riferimento da utilizzare. Pertanto (ad integrazione delle decisioni provvisorie già prese per il livello nazionale) si decide che gli eletti nelle istituzioni sopra ricordate fanno parte - di diritto e con pieni poteri - dei rispettivi coordinamenti a vari livelli. Convocazione delle Assemblee regionali dei Cristiano-Sociali (Norma straordinaria transitoria). Ciascun «Comitato Provvisorio di Coordinamento regionale» provvederà a convocare - in una giornata compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 1994 - l'Assemblea regionale del Movimento politico dei CristianoSociali. All'assemblea regionale potranno prendere parte, con diritto di voto, tutti gli associati ai CristianoSociali che abbiano regolarizzato la loto posizione contributiva. L'Assemblea regionale è chiamata a decidere: - la validazione di tutte le strutture e gli organi dei livelli decentrati; - la elezione con voto segreto del «Coordinatore regionale»; - la elezione di delegati all'Assemblea Nazionale nella misura di 1/4 degli associati partecipanti alla Assemblea regionale. Il «Comitato provvisorio di coordinamento regionale», all'atto della convocazione della Assemblea regionale, definisce il livello delle quote sociali tenendo conto delle decisioni degli organismi nazionali. 62

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