Il Bianco & il Rosso - anno V - n. 51 - mag.-giu. 1994

quadro sociale alimentando nuove tendenze, quali ad esempio l'affermazione di un riconoscimento del ruolo autonomo dell'anziano, che generano aspettative crescenti sulle prestazioni dei servizi sociali. Come ultimo punto occorre non dimenticare che, malgrado i progressi imputabili al miglioramento delle prestazioni sociali e delle condizioni lavorative e retributive, esiste ancora una forte correlazione tra la condizione di povertà e quella di anziano. Questa associazione risulta in alcuni casi anzi rafforzata dal fatto che la disgregazione dei nuclei familiari allargati ha reso espliciti costi di assistenza prima implicitamente sostenuti all'interno delle famiglie. La necessità per l'anziano di acquisire assistenza, se non è soddisfatta da una risposta in termini di servizi reali, si trasforma in una ulteriore pressione sul sistema previdenziale. Oggi la Comunità Europea non ha alcuna competenza in materia pensionistica. La stessa Carta sociale nello stabilire che «ogni lavoratore della Comunità europea deve poter beneficiare al momento della pensione delle risorse che gli garantiscano un tenore di vita dignitoso» precisa che eia debba avvenire «secondo le modalità specifiche di ciascun paese». Colpisce che questa sottolineatura compaia nel testo solamente in riferimento alle norme che riguardano la terza età (n. 24 e 25) e la protezione sociale (n. 10). La Commissione ha inoltre ribadito più volte la propria volontà di escludere questo ambito dai propri interventi 4 • La riflessione sulla evoluzione dei sistemi previdenziali in chiave europea diventa quindi il passaggio obbligato della costruzione di una dimensione sociale della Comunità. La dinamica dei singoli sistemi nazionali rischia infatti di essere esplosiva con forti contraccolpi sulle prospettive di sviluppo del dialogo sociale europeo. Sono infatti in agguato anche all'interno della comunità rischi di produrre fenomeni di dumping sociale 5 . Il problema dei costi associati al mantenimento degli attuali regimi di protezione sociale costituisce uno dei {'!LBIANCO ~ILROSSO I I 8°iUJ P;J a,,~, (IJ~IIIJ temi principali che dovrebbe spingere verso la realizzazione di un'Europa Sociale. Si è fatta strada ormai una approfondita discussione sugli effetti di una deregolamentazione che andrebbe soprattutto a discapito dei paesi più avanzati in materia sociale 6 . Il recente caso della multinazionale Hoover mostra la pregnanza di questi rischi: non è infatti casuale che tra i punti forti dell'accordo raggiunto tra la Hoover e i sindacati scozzesi vi sia una sospensione dei versamenti dal fondo pensionistico aziendale. Una strada obbligata per il superamento di queste contraddizioni comporta una modifica dell'impostazione che fino ad ora ha guidato le politiche sociali comunitarie facendole coincidere con misure di politica attiva del lavoro o di riequilibrio degli squilibri territoriali, mentre il grosso delle politiche che negli stati nazionali costituiscono i pilastri del welfare sono ancora sottratti all'intervento legislativo federale rimanendo competenza dei sin·goli governi. È nostra convinzione invece, come abbiamo voluto sottolineare in questa riflessione, che si debba indirizzare verso una politica sociale europea. Nell'affermazione di questa nuova prospettiva gli attori sociali e il sindacato in particolare possono giocare un ruolo importante, facendo della costruzione dell'Europa sociale il motore della spinta unitaria, appannata in seguito ai contraccolpi della crisi economica e finanziaria di questo ultimo anno. Soprattutto facendo della questione sociale l'elemento cruciale attorno al quale ricostruire quella tensione civile attorno alle questioni europee che si è andata perdendo a vantaggio di una visione meccanicistica della costruzione della Comunità. Note 1 In realtà vi è una ragione di carattere più strutturale che giustifica questo andamento a «stopand go» della politica comunitaria: esso risiede nella particolare costruzione istituzionaledella Comunità Europea che affida ai vertici periodici dei Capi di Staio e di Governo l'approvazione dei passaggi chiave del processo di unificazione. 57 È evidente quindi che, in una situazione caratterizzata da posizioni contraddittorie e spesso anche contrapposte delle singole nazioni, esiste un'oggettiva diversa capacità dei paesi che si trovano a guidare semestralmente le istituzioni europee (legata al diverso peso negoziale dei partner europei) a vincere queste resistenze. 2 In particolare ci si riferisce al completamento del Trattalo Cee con le disposizioni contenute negli articoli 118A e 118B che prevedono esplicitamente la competenza del Consiglio nel !issare norme minime di tutela dei lavoratori. Occorre però sottolineare come il testo normativoevidenzi, anche in prima lettura, l'estrema cautela nell'affrontarea livellofederale i temi sociali. Non può infatti sfuggire che l'intera Sottosezione III dedicata alle politiche sociali in realtà si limiti a menzionare la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutela che è tra l'altro demandata a complessi normativi la cui applicazione appare già dalla formulazionedell'articolo di legge di difficilerealizzazione. 3 La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori è stata adottata durante la riunione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri riuniti a Strasburgo il 9 dicembre 1989. 4 Ad esempio in risposta ad una interrogazione di un deputato europeo in tema di unificazione dei criteri vigenti sul pensionamento la risposta del Commissario agli affari sociali Sig.ra Papandreou ha precisato che le uniche misure riguardano la fissazionedi una età pensionabile identificala per gli uomini e le donne e la promozione di criteri flessibili nella determinazione dell'età pensionabile (Gazzetta Ufficiale delle ComunitàEuropee del 9.10.89). 5 Il termine dumping sociale ha fatto ingresso nel lessico ufficialedella Comunità, dopo che in una comunicazione del giugno del 1987 la Commissione ha fatto esplicito riferimento a questa problematica. «Ilnon rispetto delle norme sociali minime non è solamente contrario al perseguimento degli obiettivi di progresso economico e sociale che la Comunità persegue nella sua politica di cooperazione allo sviluppo, ma costituisce una formadi dumping sociale» (Comunicazione del 11.60.1987,«Lacostruzione navale: aspetti industriali, socialie regiofilali»). 6 Il recente caso della multinazionaleHoover mostra la presenza di questi rischi: non è infatti casuale che Ira i punii forti dell'accordo raggiunto Ira la Hoover e i sindacali scozzesi vi sia una sospensione dei versamenti al fondopensionisticoaziendale.

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