{),lLBIANCO ~ILROSSO • nf;.-m iM;I Travecchioe nuovosistema: i «nodi»dascioglieresubito N on darei per scontato che le riforme che possono uscire dal Parlamento siano assolutamente non condivisibili. Appunto per questo preferirei la soluzione più flessibile (quesiti diversi per materie al referendum confermativo) che consentirebbe almeno potenzialmente di differenziare i giudizi. Il referendum su quesiti alternativi finirebbe per trasformarsi in un pronunciamento complessivo pro o contro la maggioranza di Governo in carica, prescindendo dal merito che per di più si risolverebbe molto probabilmente in suo favore per il probabile timore dell'elettorato di aprire una fase di profonda instabilità. La Costituente mi sembra poco praticabile giacché non vedo un Parlamento che accetta di convocarla, abdicando ad una delle funzioni più importanti in suo possesso. Abbiamo bisogno di un modello «neo-parlamentare» del tutto analogo a quello varato con la legge sull'elezione diretta del sindaco in cui, come nella democrazia inglese, vi è un doppio rapporto fiduciario che lega il corpo elettorale alla maggioranza e attraverso di essa ad un Governo e ad un responsabile dell'esecutivo. Rompere un anello della catena, con le dimissioni del Premier o con la sfiducia del Parlamento, deve riportare al sovrano, ossia all'elettorato. L'Opposizione deve essere messa in condizione di disporre di strumenti che le consentano di mostrare di che cosa sarebbe capace se fosseessa al Governo. di Stefano Ceccanti Se si accetta questo modello, senza disperdersi in scorciatoie presidenzialistiche meno efficaci, le conseguenze sono relativamente agevoli da trarre (le ho tratte per esteso in un articolo sul n. 2/1994 del «IlMulino» a cui rinvio per completezza). Il documento finale della Commissione ha evidenziato un vasto consenso su un ardito regionalismo teso a dare corpo al principio di sussidiarietà. Proprio per questo sarà difficilmente modificabile il buon equilibrio raggiunto su due punii particolarmente delicati, ovvero: - la riscrittura dei rapporti tra Stato e 24 Regioni in termini di rispettive competenze (riscrittura dall'ari. 70 con elencazione tassativa delle materie di competenza statale e con la creazione della nuova categoria delle «leggi organiche» in luogo delle precedenti «leggi cornice»). - l'equilibrio tra autonomia di imposizione e fondo di solidarietà per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiale. L'ampio bilancio positivo non potrà comunque evitare di porre di nuovo nella prossima legislatura i due problemi irrisolti: quello della partecipazione delle Regioni alla legislazione nazionale che le concerne attraverso una composizione del Senato di derivazione regionale (in lutto o in parte) e quello della forma di Governo su un livello decisionale la cui responsabilità verrebbe fortemente accresciuta a causa del nuovo riparto di competenze. Sin dall'indagine conoscitiva della Commissione Bicamerale per le questioni regionali vi era stata una notevole insistenza sul fatto che il mancato decollo del regionalismo italiano dipendesse non solo da una mancanza di chiara delimitazione delle competenze reciproche ma dall'incrocio tra il Titolo Quinto della Costituzione (che prospetta un modello assemblearislico) e la legge elettorale regionale (di natura proporzionalislica nonché basala sugli effetti devastanti del volo di preferenza e per di più su collegi provinciali, cosa che rende meno agevole il formarsi di una vera classe politica regionale). Questo nodo andrà rapidamente sciolto in vista del turno elettorale regionale previsto per il '95.
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