Il Bianco & il Rosso - anno V - n. 51 - mag.-giu. 1994

riforme costituzionali potranno entrare in vigore prima della scadenza elettorale del '95 per le Regioni a Statuto ordinario dobbiamo allora ipotizzare l'obiettivo realistico di una buona legge elettorale maggioritaria per tutte le Regioni a Costituzione invariata, che è comunque la premessa necessaria su cui basare la fase del riassetto delle competenze. Pensiamo forse che l'opinione pubblica sopporterebbe con la sua pressione un trasferimento ad enti che le appaiono oggi tanto inefficienti quanto il potere centrale? Non dimentichiamo che Regioni importanti sono da mesi in crisi, che altre si reggono su maggioranze instabili e precarie, che altre ancora sono pesantemente colpite dalle inchieste giudiziarie. Che senso potrebbe avere, può chiedersi l'opinione pubblica, spostare decisioni da Roma a Regioni in crisi o esplicita o latente? Solo se il nuovo ordinamento regionale fosse in grado di dare con nuove leggi elettorali e riforme costituzionali nuove regole alla politica, realizzare una più alta selezione della classe politica regionale, dar vita a Governi {)!LBIANCO ~ILROSSO • 111 )-1§1 iHA stabili ed efficienti sarebbe credibile un reale spostamento del baricentro di così tante e importanti funzioni e risorse finanziarie. Rispetto all'autonomia finanziaria il testo della Bicamerale mi sembra il punto di riferimento principale, che è difficilmente migliorabile. Dà anzitutto ad essa nella nuova formulazione dell'art. 119 valore costituzionale prevedendo nel contempo lo strumento della legge organica per il coordinamento delle finanze dei vari livelli di Governo. Quindi nel nuovo art. 120 precisa che «alle Regioni competono, secondo i principi stabiliti da legge organica: tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali: sovraimposte e addizionali su tributi erariali; proventi dalla vendita di beni e servizi; quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette». È previsto poi un fondo perequativo a tutela delle Regioni economicamente più svantaggiate ed anche un ulteriore fondo per le Regioni di minore dimensioni demografiche. ç:=:(' ~ A I + lii o o o 18 I trasferimenti dello Stato legati a tali fondi perequativi non possono avere vincoli di destinazione. Per gli interventi con scopi determinati lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni interessate. Infine è previsto che le leggi che attuano delega di funzioni alle Regioni debbano anche adeguare i mezzi finanziari a disposizione delle medesime. Quanto al Senato delle Regioni esso deve avere un ruolo fondamentale in un disegno regionalistico realmente innovativo. Nessun Stato con forti autonomie regionali o federali rinuncia alla presenza delle Regioni nel potere legislativo centrale a cui? Il documento conclusivo della Bicamerale non ha recepito questa soluzione: è certo comprensibile che senatori e deputati espressione del sistema vigente respingano un cambiamento di funzioni a cui conseguirebbe fatalmente un cambio anche di modalità di legittimazione, ma questo non può bloccare la riflessione e l'iniziativa politica in merito.

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