.{)!L BIANCO ~ILROSSO •• a, ;Jt 1011••~< 11 s IIIJ - nella vendita dei propri prodotti a prezzo artificialmente inferiore a quello di mercato. B. Violazione dell'art. 2, comma 3 del reg. Cee n. 4064/89 Con riferimento alle norme comunitarie sulle concentrazioni, si fa presente che l'attuale combinazione multimediale nell'offerta di spazi pubblicitari da parte di Fininvest appare tale da poter eliminare la concorrenza nel mercato pubblicitario, in particolare nei sottomercati della pubblicità televisiva (nel quale Fininvest detiene il 56,8% del mercato) e della pubblicità a mezzo stampa. Inoltre, il fatto che il Sig. Silvio Berlusconi abbia ceduto la proprietà del quotidiano «il Giornale» al fratello Paolo, non esclude che vi sia un controllo (o comunque «influenza dominante») su tale quotidiano da parte del gruppo Fininvest, il che rappresenta violazione, oltre che delle norme comunitarie, dell'ari. 15 della legge italiana n. 223/ 90. La sussitenza di tale controllo è suffragata da vari indizi (ad esempio il fatto che al Comitato di Redazione de «il Giornale» il giorno antecedente le dimissioni del direttore Montanelli, abbia partecipato personalmente Silvio Berlusconi, e non Paolo Berlusconi). Grazie alla complementarità e contiguità dei mercati della pubblicità televisiva e della pubblicità a mezzo stampa il gruppo Fininvest è di fatto in grado di praticare condizioni contrattuali che sarebbero insostenibili per i concorrenti. L'effetto anticoncorrenziale dell'aquisizione di Mondadori da parte di Fininvest è stato riconosciuto dal Garante italiano per l'editoria il 7 maggio 1992. Lo stesso Garante aveva prescritto al gruppo Fininvest di adottare misure idonee a favorire la concorrenza. C. Conformità della legge italiana n. 223/90 con i principi comunitari di concorrenza. Si chiede inoltre alla Commissione di verificare se la legge italiana che ha regolamentato il settore radiotelevisivo sia coerente con i principi comunitari in materia di concorrenza, in particolare in relazione ai seguenti elementi: - il limite alla concentrazione di emittenti televisive è espresso in «numero di testate» (3 licenze nazionali), prescindendo totalmente dall'ampiezza della copertura territoriale e dal numero di utenti raggiunti dal singolo detentore dei mezzi di comunicazione, mentre il criterio della «tiratura» è utilizzato per i limiti alle concentrazioni nel settore della stampa (legge 223/1990); - in altri Paesi europei (ad es. Germania, Gran Bretagna, Francia e Spagna) un singolo gruppo non può controllare più di una rete televisiva, oltre a possedere quote di minoranza non superiori a certi limiti in altre reti. Bruxelles, 21.03.1994 Pierre Camiti 66
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