Il Bianco & il Rosso - anno V - n. 50 - aprile 1994

L'EUROPA E IL MONDO Indagatesulla«concentrazione» Fininvest Il 21 marzo 1994, Pierre Camiti ha inviato al Commissario Van Miert (competente per i problemi della concorrenza) l'esposto nei confronti Fininvest che di seguito pubblichiamo. Il sottoscritto Pierre Camiti, Europarlamentare italiano, segnala quanto segue alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Cee: considerato che la regolamentazione italiana nel settore radiotelevisivo (legge n. 223 del 1990) - anche in relazione a quanto in precedenza disposto dal decreto legge del 6.12.84 n. 807 ché intervenne a legittimare una precedente situazione di fatto di «occupazione dell'etere» - ratificando una situazione preesistente senza preoccuparsi della fluidità concorrenziale sul mercato, ha permesso la spartizione della quasi totalità del mercato televisivo fra due gruppi, uno pubblico (Rai) e uno privato (Fininvest). Atteso che, di conseguenza, in Italia manca una vera concorrenza nel settore televisivo, dati i vincoli normativi che limitano l'attività del gruppo pubblico, e considerate soprattutto le barriere all'entrata, sia di tipo normativo (ad esempio l'art. 16, comma 7 della legge n. 223/90) che di tipo tecnico ed economico, che di fatto impediscono l'ingresso di altri privati nel settore; considerato lo scarsissimo impiego di sistemi di diffusione di programmi via cavo e di ricezione via satellite. Considerato inoltre che, a seguito dell'operazione Fininvest S.p.A./Ame S.p.A./Amef S.p.A./Manzoni S.p.A., il gruppo Fininvest ha consolidato una posizione dominante nel mercato della pubblicità televisiva; che il consolidamento di tale posizione dominante è tale da restringere o eliminare in modo significativo e durevole la concorrenza su una parte sostanziale del mercato comune: si chiede alla Commissione dell'Unione Europea di verificare, attraverso i poteri di indagine previsti dagli artt. da 11a 14 del regolamento Cee n. 17/62 e dagli artt. da 11 a 13 del regolamento Cee n. 4064/89, se vi sia violazione dell'art. 86 del Trattato sull'Unione Europea e dell'art. 2, comma 3 regolamento Cee n. 4064/89. A. Violazione dell'art. 86 del Trattato. A questo proposito l'esponente chiede alla Commissione di accertare se il gruppo Fininvest adotti comportamenti anticoncorrenziali, consistenti in particolare: - nella vendita di pacchetti combinati di prodotti pubblicitari, senza consentire l'acquisto di un solo prodotto; - nell'imposizione di clausole di esclusiva, quale quella per la distribuzione dei prodotti attraverso i magazzini distributivi (Standa) di proprietà del medesimo gruppo; - nel rifiuto di contrarre con chi abbia rapporti pubblicitari con la concorrenza; 65

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