Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 46/47 - nov./dic. 1993

i)!L BIANCO ~ILROSSO 11 a, ;Jt> 2;1,, ,~, (I]~• •ni Dirittiumani: i principin 39 punti 1. La Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo riafferma l'impegno solenne assunto da tutti gli Stati di assolvere l'obbligo di promuovere il rispetto universale, l'osservanza e la proiezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, conformemente alla Carla delle Nazioni Unite, insieme ad ogni altro strumento di tutela dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale. Il carattere universale di tali diritti e di queste libertà è, infatti, incontestabile. A questo proposito è indispensabile, affinché siano pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati dall'organizzazione delle Nazioni Unite, il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di diritti dell'uomo. I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono comuni a tutti gli esseri umani; per questo la loro promozione e la loro tutela è compito primario dei capi di governo. 2. Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto sono essi stessi che stabiliscono il loro statuto politico e perseguono il loro sviluppo economico, sociale e culturale. La Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo, dopo avere esaminato lo stato particolare in cui versano tutti i popoli sottoposti al regime coloniale o ad altre forme di dominio o di occupazione straniera, riconosce ad ogni popolazione il diritto di assumere tulle le misure legittime, in conformità alla Carla delle Nazioni Unite, volte alla realizzazione di quel diritto inalienabile che è l'autodeterminazione, il cui mancalo rispetto, infatti, rappresenta la violazione di un diritto umano. È pertanto importante che tale diritto venga effettivamente realizzato. In applicazione della Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale che interessa le relazioni ami86 chevoli e la coooperazione fra gli Stati in conformità alla Carla delle Nazioni Unile, quanto detto sinora non dovrà, in alcun modo essere interpretalo come autorizzazione o incoraggiamento ad assumere misure lese ad intaccare o compromettere, per intero o in parie l'integrità territoriale o l'unità politica degli Stati sovrani e indipendenti, rispettosi del principio dell'eguaglianza del diritto e dell'autodeterminazione dei popoli dotati di un governo che rappresenti la totalità della popolazione, senza distinzione alcuna. 3. Occorrerebbe assumere misure internazionali efficaci per garantire e controllare l'applicazione delle norme relative ai diritti dell'uomo nei confronti delle popolazioni sottomesse ad un regime di occupazione straniera e per assicurare loro una proiezione giuridica efficace contro la violazione di tali diritti, in conformità alle norme relative del diritti dell'uomo e del diritto internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione di Ginevra del 1949, relativa alla tutela dei civili in tempo di guerra, e alle altre norme applicabili al diritto umanitario. 4. La promozione e la proiezione di tutti i diritti dell'uomo e di tutte le libertà fondamentali, devono essere considerale come obiettivi prioritari nel!'azione dell'Organizzazione delle Nazioni Unile, in conformità ai suoi scopi e ai suoi principi, con particolare attenzione alla cooperazione internazionale. Riaffermando che la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo sono una preoccupazione legittima della comunità internazionale, si esortano gli organismi e le istituzioni pre-

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