{)!LBIANCO a-L.ILROSSO 1 n,;.1•a3 ; 1 stati e istituzioni arabe della regione nonché soggetti del settore privato. 2. Il programma di sviluppo sarà composto di due elementi: a) un programma di sviluppo economico per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza; b) un programma di sviluppo economico regionale. Il programma di sviluppo economico per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza comprenderà i seguenti elementi: 1) Un programma di riabilitazione sociale, comprendente un programma per la casa e l'edilizia. 2) Un piano per lo sviluppo delle imprese piccole e medie. 3) Un programma di sviluppo delle infrastrutture (acqua, elettricità, trasporti e comunicazioni, ecc.). 4) Un piano per le risorse umane. 5) Altri programmi. Il programma di sviluppo economico regionale può comprendere i seguenti elementi: 1) La creazione di un fondo per lo sviluppo del Medio Oriente, come primo passo, e di una banca di sviluppo del Medio Oriente come secondo passo. 2) Lo sviluppo di un piano congiunto israelo-giordano-palestinese per coordinare lo sfruttamento della zona del Mar Morto. 3) Il Canale Mar Mediterraneo (Gaza) - Mar Morto. 4) Desalinizzazione regionale e altri progetti di sviluppo idrico. 5) Un piano regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, compreso uno sforzo regionale coordinato per la prevenzione della desertificazione. 6) Interconnessione delle reti elettriche. 7) Cooperazione regionale per il trasferimento, la distribuzione e lo sfruttamento industriale di gas, petrolio e altre risorse energetiche. 8) Un piano regionale di sviluppo del turismo, dei trasporti e delle telecomunicazioni. 9) Cooperazione regionale in altri campi. 3. Le due parti incoraggeranno i lavori di gruppo multilaterali e collaboreranno per il loro successo. Le due parti incoraggeranno le attività tra le sessioni, nonché gli studi di fattibilità, all'interno dei vari gruppi di lavoro multilaterali. Promemoria concordati A) Intese e accordi generali Tutti i poteri e le responsabilità trasferite ai palestinesi in seguilo alla Dichiarazione di principi e prima dell'insediamento del Consiglio saranno soggetti agli stessi principi riguardanti l'articolo IV, così come stabiliti nei Promemoria concordati qui sotto. 70 B) Intese e accordi specifici Articolo IV. È inteso che: 1. La giurisdizione del Consiglio coprirà il territorio di Cisgiordania e Striscia di Gaza, fatta eccezione per i temi che saranno negoziati nel corso dei negoziati per lo status definitivo: Gerusalemme, insediamenti, località militari, israeliani. 2. La giurisdizione del Consiglio troverà applicazione con riferimento ai concordati poteri; responsabilità, settori e autorità a esso trasferiti. Articolo VI (2). Si concorda che il trasferimento di autorità avverrà come segue: 1) La parie palestinese informerà la parte israeliana dei nomi dei palestinesi autorizzati che assumeranno poteri, le autorità e le responsabilità che saranno trasferiti ai palestinesi secondo la Dichiarazione di principi nei seguenti campi: istruzione e cultura, sanità, previdenza sociale, imposte dirette, turismo o ogni altra autorità concordata. 2) È inteso che i diritti e di doveri di questi uffici non saranno intaccati. 3) Ciascuna di queste sfere di competenza sopra menzionate continuerà a godere delle attuali risorse di bilancio, secondo modalità che dovranno essere reciprocamente concordate. Tali modalità prevederanno anche i necessari aggiustamenti richiesti per tenere in considerazione le imposte prelevate dall'ufficio delle imposte dirette. 4) All'applicazione della Dichiarazione di principi, le delegazioni israeliana e palestinese daranno subito avvio a negoziati su un piano dettagliato per il trasferimento di autorità agli uffici di cui sopra, secondo le intese precedenti. Articolo VII (2). L'Accordo ad interim comprenderà modalità per il coordinamento e la cooperazione. Articolo VII (5). Il ritiro del governo militare non impedirà a Israele di esercitare i poteri e le responsabilità non trasferiti al Consiglio. Articolo VIII. È inteso che l'Accordo ad interim comprenderà modalità per la cooperazione e il coordinamento tra le due parti a questo riguardo. Viene anche concordato che il trasferimento di poteri e di responsabilità alla polizia palestinese sarà compiuto per gradi, come concordato nel!'Accordo ad interim. Articolo X. Si concorda che, all'entrata in vigore della Dichiarazione di principi, le deleg<:1zionisraeliana e palestinese scambieranno i nomi delle persone da loro designate come membri del Comitato congiunto di collegamento israelo-paleslinese. Si concorda inoltre che ogni parte avrà un eguale numero di membri nel Comitato congiunto. Il Comitato congiunto prenderà decisioni mediante accordo. Il Comitato congiunto può aggiungere altri tecnici ed
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