Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 46/47 - nov./dic. 1993

- I - {)!LBIANCO ~ILROSSO • 111 ;.i#J• M ;J Israele Olp Dichiarazionediprincipi Protocolli a egati; Promemoria concordati; Lettere Washington 13/9/1993 I governo dello Stato di Isr ele e il team dell'Olp (nella delegazione giordano-palestinese alla Conferenza di pace per il Medio Oriente) (detta «Delegazione palestinese»), che rappresenta il popolo palestinese, concordano che è tempo di mettere fine a decenni di scontri e conflitti, di riconoscere i reciproci diritti legittimi e politici, e di sforzarsi di vivere nella coesistenza pacifica, nel mutuo rispetto e nella reciproca sicurezza, per giungere a un accordo di pace giusto, durevole e globale, e a una riconciliazione storica, attraverso il processo politico concordalo. Di conseguenza, le due parti concordano sui seguenti principi. I. Obiettivo dei negoziati. Obiettivo dei negoziali israelo-paleslinesi nel quadro del processo di pace mediorientale in corso è, fra l'altro, quello di istituire un autorità di auto-governo palestinese ad interim, il Consiglio eletto (il «Consiglio») per il popolo palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, che conduca a una sistemazione definitiva, basato sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza. Resta inteso che gli accordi interinali fanno parte integrante dell'insieme del processo di pace e che i negoziali sullo status definitivo condurranno all'applicazione delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza. II. Il quadro del periodo ad interim. Il quadro concordato per il periodo ad interim viene definito con questa Dichiarazione di principi. III. Elezioni. l) Affinché il popolo palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza possa autogovernarsi secondo principi democratici, si terranno elezioni politiche dirette, libere e generali per il Consiglio, sotto una con66 cordata ,; perv1s1one e controllo int rna:ionali, mentre la polizia palestinese garantirà l'ordine pubblico. 2) Sarà raggiunto un accordo sulle esatte modalità e condizioni delle elezioni, secondo il protocollo accluso come Allegato I, con l'obiettivo che le elezioni siano tenute non oltre nove mesi dall'entrata in vigore di questa Dichiarazione di principi. 3) Le elezioni costituiranno un significativo passo interinale preparatorio, volto alla realizzazione dei diritti legittimi del popolo palestinese e delle sue giuste rivendicazioni. IV. Giurisdizione. La giurisdizione del Consiglio si estenderà sulla Cisgiordania e sulla Striscia di Gaza, a esclusione dei temi che saranno negoziati nel corso dei negoziati sullo status definitivo. Le due parli considerano la Cisgiordania e la Striscia di Gaza come una sola unità territoriale, la cui integrità sarà preservata durante il periodo ad interim. V. Periodo ad interim e negoziati sullo status definitivo. 1) Il periodo ad interim di cinque anni avrà inizio con il ritiro dalla Striscia di Gaza e dalla zona di Gerico. 2) I negoziati sullo status definitivo avranno inizio al più presto possibile, e comunque non più tardi dell'inizio del terzo anno del periodo ad interim, tra il governo d'Israele e i rappresentanti del popolo palestinese. 3) Resta inteso che tali negoziati verteranno sui temi restanti, che comprendono: Gerusalemme, profughi, insediamenti, accordi per la sicurezza, confini, rapporti e cooperazione con altri vicini e altri temi di comune interesse. 4) Le due parli concordano che i risultati dei negoziati sullo status definitivo non sono condizionati o pregiudicali dagli accordi raggiunti sul periodo ad interim.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==