Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 41/42 - giu./lug. 1993

trollare l'effettivo rispetto degli «interessi della Comunità». Quanto alla nozione di impresa pubblica va detto che essa non è definibile «ai sensi del Trattato Cee». La stessa Corte di Giustizia ha evitato qualsiasi intervento in tal senso limitandosi ad utilizzare il «criterio dell'influenza dominante» (art. 2 direttiva 80/723/Cee). Questo è peraltro finalizzato a stabilire l'esistenza di effettivi poteri di gestione cieli'autorità statale e colpisce anche quelle imprese considerate private dal diritto nazionale. Esso non è altro che, in definitiva, l'anticamera di quel principio dell'investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato, che dal 1984 ha guidato l'azione della Commissione e della Corte di Giustizia [vedi la comunicazione della Commissione nel bollettino Cee 9-1984e la più recente comunicazione (91/C 273/02)]. Ma torniamo indietro nel tempo per individuare quali atti comunitari sono stati adottati. Distinguiamo gli atti adottati relativamente agli interventi statali definibili «indiretti» da quelli relativi agli interventi definibili «indiretti». Una prima direttiva «trasparenza» (80/723/Cee) ha sancito l'obbligo di trasparenza nelle relazioni finanziarie tra Stati e imprese pubbliche. Le relazioni finanziarie dirette poste sotto controllo sono in particolare: le compensazioni; gli apporti in capitale o in dotazioni; gli apporti a fondo perduto o i prestiti a condizioni privilegiate; la non riscossione di benefici o l'abbuono di crediti; la rinuncia ad una normale remunerazione del capitale; la compensazione di oneri di diverso genere. L'obbligo di trasparenza nelle relazioni finanziarie tra Stati e imprese pubbliche è stato esteso dalla direttiva 85/413/Cee a tutte le imprese ad eccezione di quelle di importanza minore e delle Banche centrali. Sono altresì esclusi i depositi statali presso gli istituti di credito soggetti alle normali condizioni di mercato. {)!LBIANCO ~ILROSSO ••a, ;Jt1 e,a••~ ct 1~•11 Marchio del Rebel Ari Center (1913) L'applicazione sistematica delle direttive ha comportato effetti nei settori considerati sensibili come l'automobilistica, la cantieristica, la manifattura, i tabacchi, le fibre sintetiche, ed è alla base di numerose decisioni specifiche sulla compatibilità dell'attività di alcuni monopoli nazionali. L'ampliamento per materia dell'applicabilità del!'obbligo di trasparenza è confermato dalle direttive 88/301/ Cee e 90/388/Cee relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali e dei servizi di telecomunicazione. La disciplina comunitaria ha poi superato l'ottica settoriale intervenendo nella materia dei contratti pubblici. La comprensione delle imprese pubbliche tra i poteri aggiudicatori comporta così tutta una serie di conseguenze quanto agli obblighi procedurali. Numerosi sono gli atti, tra questi: la direttiva 71/304/Cee concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiu88 dicazione degli stessi tramite agenzie o succursali; la direttiva 71/305/Cee che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici; la direttiva 89/665/Cee che coordina le disposizioni nazionali relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori; la direttiva 77/62/Cee che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture; la direttiva 92/50/Cee che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Vanno ricordate anche la direttiva 92/13/Cee che coordina le disposizioni nazionali relative ali'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energie e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; la direttiva 90/ 531/Cee relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acque e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. Il regime delle relazioni indirette riguarda tutti quegli interventi esterni che possono favorire l'impresa, sia essa pubblica che privata, nei confronti delle imprese concorrenti. Questa materia è nota. Il regime degli aiuti di Stato è al tempo stesso complesso e semplice. Semplice perché a differenza del regime comunitario degli interventi diretti esiste una giurisprudenza più completa sulla diversa fattispecie illeggittima. Complesso perché la normativa è talmente dettagliata e piena di eccezioni che è impossibile parlarne per brevi cenni. Va ricordato che quando si parla di imprese pubbliche a livello del diritto comunitario di intendono i «monopoli nazionali a carattere commerciale». Tutte le attività di gestione dell'autorità pubblica o esercitate non in via contrattuale, bensì d'imperio, sono escluse.

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