Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 41/42 - giu./lug. 1993

DlLBIANCO a-z..1LROSSO iiillilit+1 I registri regionali In relazione, infine, alla vigilanza da parte delle regioni sulla configurazione dei registri che sono pre-requisito non solo per accedere alle convenzioni ma anche per beneficiare dei contributi pubblici sembra utile ricordare che i requisiti per l'iscrizione a tali registri sono stati fissati dalla legge nazionale. In base all'art. 3 di tale legge essi sono: - assenza di fini di lucro; - democraticità della struttura; - elettività e gratuità delle cariche associative nonché gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; - diritti e doveri degli associati; - obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione da parte dell'assemblea degli aderenti. Oltre a questi, le organizzazioni di volontariato devono possedere i seguenti requisiti previsti dal codice civile: - denominazione dell'organizzazione; - indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede; - norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Tutti i requisiti indicati devono essere contenuti negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto. Atti questi, da allegare alla domanda di iscrizione al registro. La legge regionale prevede a tale riguardo un aggravamento degli obblighi a carico delle organizzazioni volontarie richiedendo almeno un anno di attività, supportato da una relazione concernente le attività svolte nel precedente anno solare con relativa documentazione e bilancio economico consuntivo. Forme di finanziamento e sostegno Per quanto riguarda infine le forme di finanziamento e sostegno sono assenti nella legge sia previsioni di sostegno, sia interventi specifici per la formazione. È demandata quindi agli organismi preposti (Consulta ed Osservatorio) la individuazione delle forme più adeguate di sostegno. Centri di servizio Qualche perplessità discende invece dalla let30 tura dell'art. 6 che riguarda l'istituzione dei Centri di servizio. L'articolo infatti non solo limita la fruizione dei servizi alle sole associazioni registrate ma relega le associazioni ad un ruolo di collaborazione alla gestione, affidata completamente a province e comuni, disattendendo così lo spirito e la lettera della legge quadro che al1'art. 15 specifica che dovranno essere istituiti «per il tramite degli enti locali» centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti. A conclusione, vale certamente la pena ricordare che nonostante tutti i problemi che abbiamo ritenuto di dover evidendenziare, la legge campana è tra le poche leggi di attuazione attualmente emanate in Italia (a tutt'oggi, al di là di alcuni provvedimenti amministrativi per l'introduzione dei registri, soltanto Trento, la Liguria ed il Piemonte hanno emanato una propria normativa). Vale altresì la pena di richiamare l'attenzione sulla peculiarità del volontariato che deve essere gelosamente conservata e che può essere identificata nella sua capacità di individuare bisogni ed offrire risposte, al di là e prima delle categorie giuridiche, di quelle economiche o di quelle sociologiche. Non possiamo dimenticare che la dimensione che fa del volontariato un soggetto sociale insostituibile risiede nella sua capacità di produrre beni relazionali. Se questo è vero, dobbiamo allora domandarci se la nostra legislazione è in grado di riconoscere questa funzione o se invece non vi sia il rischio che, attraverso leggi e regolamenti, vengano alterati gli equilibri: non più i gruppi sociali soggetti che colgono bisogni e beni espressi dalla società e li mettono a disposizione della collettività attraverso un raccordo organico con le istituzioni, ma le istituzioni che concedono o negano «spazi». Infatti dire che del volontariato la legge «promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia» è formula che dà per risolto, ma fermandosi ad una mera dichiarazione verbale, il difficile tema della ricerca di equilibrio tra l'iniziativa spontanea dei privati e l'incoraggiamento ed il sostegno che si intende chiedere ed ottenere dall'intervento pubblico.

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