Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 41/42 - giu./lug. 1993

D!L BIANCO ~ILROSSO fNiiQ;iliM insieme di specificazioni e criteri operativi ai quali far ispirare la redazione delle convenzioni. A questo aspetto il legislatore regionale ha prestato particolare attenzione al fine di garantire un corretto uso dello strumento convenzionale. Le specificazioni sembrano tuttavia più orientate ad imporre vincoli che non ad aprire spazi e ad offrire opportunità. La legge richiede infatti l'elenco nominativo delle persone fisiche e la loro competenza professionale. Sembra utile a questo proposito richiamare la riconosciuta capacità di integrazione che permette all'interno di un gruppo di compensare le carenze dell'uno attraverso le doti dell'altro, in funzione di un risultato da garantire. In questa chiave è evidente che la «competenza», indubbiamente necessaria, non può però essere intesa in senso strettamente professionale ma deve essere vista anche in relazione alla capacità del volontariato di produrre beni relazionali. Nessun cenno neppure ai contenuti delle attività di formazione di base e di aggiornamento per l'acquisizione delle condizioni teoriche e pratiche necessarie ad assicurare gli interventi. Questa previsione, seppure non individuata tra quelle fondamentali dalla legge regionale, può comunque essere prevista dall'ente che stipulerà la convenzione. Come pure rimane facoltà dell'ente pubblico stipulante introdurre nella convenzione ulteriori e diversi criteri e modalità operative. Nelle convenzioni sarebbe ad esempio opportuno prevedere che le controversie fra le regioni e le organizzazioni di volontariato sorte su materie oggetto della convenzione verranno risolte a mezzo di arbitrato il cui collegio dovrebbe essere composto da 3 componenti: uno nominato dall'ente pubblico, uno dall'organizzazione di volontariato ed il terzo dai due componenti indicati, con la condizione che il lodo emesso sia esecutivo ed inappellabile. Appare degno di nota sottolineare che l'articolo relativo alle convenzioni prevede quali soggetti abilitati alla stipula delle stesse «la regione e gli enti locali, singoli o associati». Nel rispetto delle differenze di potere normativo, infatti, la regione fa riferimento esclusivamente ai soggetti pubblici rientranti nella sua sfera di competenze e non invece agli altri enti pubblici ai quali la facoltà di stipula è concessa dall'art. 14 della legge 266/1991. 29 Organie formedi controllo I controlli che la regione può mettere in atto si riferiscono sostanzialmente a due tipologie: quelli rivolti a tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale generale, siano esse convenzionate o meno con l'ente pubblico e quelli che la regione può prevedere per le sole organizzazioni di volontariato convenzionate. Per quanto riguarda il primo tipo di controlli la legge nazionale dispone che la legge regionale disciplina gli organi e le forme di controllo al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. La legge regionale campana prevede a tal fine l'obbligo per le associazioni di presentare ogni due anni una relazione sull'attività svolta, le eventuali convenzioni stipulate con gli enti pubblici e/o privati, l'elenco degli associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel regolamento e nelle cariche associative. Sembra difficile credere che da questa documentazione la regione possa trarre certezza della reale sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni previste dalla legge. Probabilmente saranno necessarie verifiche più di merito quali quelle per le quali la regione stessa si è riservata la facoltà all'art. 13, ossia verifiche effettuate direttamente al fine di accertare la qualità delle attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato. La legge regionale prevede inoltre - sempre all'art. 13- l'impegno per gli enti locali di svolgere attività di sorveglianza sull'effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i quali siano state stipulate convenzioni o concessi fondi, immobili e strumenti. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare a fine anno un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi erogati. Relativamente ai controlli di secondo livello, la legge-quadro fa obbligo di stabilire all'interno della convenzione forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità. La legge regionale prevede infatti tra i contenuti della convenzione la verifica periodica dei risultati conseguiti e correttamente rimanda agli enti convenzionati l'individuazione di modalità e l'introduzione di eventuali sistemi sanzionatori.

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