Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 41/42 - giu./lug. 1993

D!LBIANCO ~ILROSSO liiiiilii+t operatività delle strutture di servizio ed una effettiva tutela dei diritti dell'utenza. La scelta della regione Campania sembra invece orientata a precostituire unilateralmente le modalità del rapporto. Stabilisce infatti l'art. 9 che la Regione Campania «disciplina, anche con delega agli enti locali, la facoltà di svolgere attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche nel rispetto dei loro ordinamenti particolari». Tale diritto resta subordinato all'emanazione da parte delle autorità competenti di disposizioni riguardanti tra l'altro: a) condizioni di ammissione all'accesso; b) modalità di presenza e di comportamento del volontariato all'interno della struttura pubblica; c) il rispetto della libertà e della dignità personale, delle convizioni e della riservatezza degli utenti; d) potere di sorveglianza del!' amministrazione competente; e) i motivi e le procedure dell'esclusione all'accesso. Sarebbe invece auspicabile la costituzione di organismi collegiali, peraltro già previsti dalla legge nazionale. Forme di partecipazione La legge-quadro sul volontariato dispone infatti che la legge regionale disciplini le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri regionali generali alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano. Questa è l'unica disposizione con cui la legge prevede l'istituzione di organi collegiali che, peraltro, dovrebbero avere compiti limitati alla sola programmazione e la cui partecipazione dovrebbe essere circoscritta alle organizzazioni di volontariato iscritte nel!'apposito registro. E la regione Campania non ha, al momento, sperimentato alcun «volo»; è rimasta ben ancorata alle disposizioni ed ha istituito la Consulta e l'Osservatorio regionale. Peraltro, il «sentita la Consulta» dell'art. 10 speriamo che non esaurisca il ruolo della stessa. Tuttavia la legge nazionale afferma che le regioni devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. Proprio per rendere attuabile tale principio sarebbe opportuno moltiplicare i momenti di partecipazione, programmando ad 28 esempio, riunioni annuali dell'Assemblea, al momento prevista soltanto per eleggere i rappresentanti nella Consulta. Requisiti e criteri Spetta inoltre alla regione individuare i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento. Oltre alla iscrizione ali'albo regionale dél volontariato, che costituisce la condizione essenziale per poter essere ammessi alla stipula delle convenzioni, la regione ha ampia facoltà di dotarsi di criteri propri per la scelta delle organizzazioni. L'art. 7 della legge-quadro stabilisce infatti che si possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri da almeno 6 mesi e che dimostrino attitudine e capacità operativa. La scelta dei criteri per verificare questa attitudine e capacità operativa è lasciata alla regione. È dall'esame dei requisiti e criteri che l'ente pubblico dovrebbe far scaturire una valutazione vincolante per la scelta del!' organizzazione di volontariato che, anche in relazione ai diversi settori di intervento, stipulerà la convenzione. Questo adempimento è stato probabilmente sottovalutato dal legislatore campano. I requisiti previsti per la stipula della convenzione (art. 5) non vengono precisati: viene invece richiesta all'organizzazione, oltre l'iscrizione nel Registro, una generica capacità di dimostrare attitudine e capacità operativa. La convenzione La convenzione è lo strumento attraverso il quale si formalizza il rapporto di collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e regioni, enti locali ed altri enti pubblici. La legge quadro dedica a questo strumento un intero articolo (l'art. 7) nel quale indica i principi essenziali di regolamentazione. Questi principi sono rappresentati dalla garanzia delle condizioni operative; dal rispetto dei diritti e della dignità dell'utente; e dall'esigenza dei controlli. È necessario quindi, partendo da questi principi generali enunciati nella legge, derivare un

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==