Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 41/42 - giu./lug. 1993

DlL BIANCO ~ILROSSO ATTUALITÀ Francesco Cangiullo Parole in libertà (Le coriste, particolare) (1915) mente costituiti che svolgono le attività di cui all'art. 1 avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che concorrono a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale e della regione». Vuol forse dire il legislatore regionale che non è attività di volontariato una attività che operi per rimuovere un bisogno non ancora classificato nei programmmi di politica sociale? Se così fosse sarebbe un grave danno perché verrebbe annullato quel ruolo di stimolo, di anticipazione e di sperimentazione che da sempre viene riconosciuto all'intervento del volontariato. Se così fosse la norma di questo articolo, per altro, entrerebbe in conflitto con le finalità stesse della legge che all'art. 1 impegnano la regione Campania a riconoscere e valorizzare le attività delle organizzazioni di volontariato che promuovono e realizzano «mediante autonome iniziative, forme di solidarietà sociale e di impegno civile tese a superare l'emarginaziçme, migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, prevenire erimuovere situazioni di bisogno ... ». Dopo aver accennato agli ambiti in cui l'intervento regionale ha rischiato di travalicare i suoi ambiti di competenza, torniamo ora ai compiti assegnati al legislatore regionale dalla legge quadro. I settori di intervento Compito della regione è quello di individuare le finalità di carattere sociale, civile e culturale che dovranno essere conseguite con l'apporto originale dell'attività di volontariato. L'individuazione di tali finalità in modo restrittivo potrebbe comportare una delimitazione eccessiva del campo di intervento e mortificare una delle caratteristiche del volontariato che consiste nel dare risposta immediata a nuovi bisogni. 27 Al contrario una delimitazione eccessivamente ampia potrebbe consentire di considerare attività di volontariato alcune forme di associazionismo che devono trovare in un altra fonte normativa il loro riconoscimento. Sembrerebbe quindi opportuno non introdurre individuazioni troppo schematiche: la delimitazione potrebbe essere indicativa e non elencativa proprio per permettere l'intervento rispetto a nuovi bisogni. A questo proposito, se da un lato è quanto mai opinabile l'intento del legislatore campano di favorire le attività del volontariato in tutte le materie di competenza regionale in quanto vi sonoricompresi ambiti del tutto estranei all'intervento del volontariato, quali, ad esempio, fiere e mercati o navigazioni e porti, idonea a rispondere all'obiettivo sembra la scelta della regione di individuare alcuni settori ritenuti prioritari, suscettibili quindi di venire modificati nel tempo. Tali settori sono: a) servizi socio-sanitari e·assistenziali; b) miglioramento della qualità della vita, protezione dei beni culturali e tutela dell'ambiente; c) iniziative per l'educazione permanente e la partecipazione civile, complementari ed esterne alla struttura scolastica ed ai centri sociali. Modalità di svolgimento delle prestazioni Spetta alla regione definire le modalità attraverso le quali l'organizzazione volontaria espleterà il suo intervento nell'ambito delle strutture pubbliche e convenzionate. Considerato che le strutture pubbliche operano di solito secondo programmi, modalità organizzative e routine operative che prevedono, per definizione, gerarchie, ruoli, mansioni ed organizzazioni, la legge regionale dovrebbe prevedere e favorire modalità di integrazione che, oltre ad evitare possibili sovrapposizioni o interferenze reciproche, favoriscano una maggiore

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