Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 41/42 - giu./lug. 1993

{)!L BIANCO ~ILROSSO "''"'''' Volontariato eleggeregionalecampana: aldilàdelbenedelmale di Nadia Sgaramella Brevi considerazioni su potenzialità e limiti di una delle prime leggi regionali di attuazione della leggequadro sul volontariato, la legge n. 9/1993 della regione Campania. D opo un iter abbastanza travagliato, dall'l l febbraio la regione Campania ha la sua legge regionale sul volontariato. Approvato in sede regionale, il provvedimento è stato prima respinto dal Governo centrale, che ne aveva negato la registrazione, poi modificato e definitivamente riapprovato. Ma la lettura della legge contiene tuttora aspetti che possono suscitare perplessità e che non sembrano del tutto coerenti con lo spirito della legge nazionale. Prima di inoltrarci nella lettura delle norme appare utile ricordare che, in attuazione del dettato della legge quadro la legge regionale ha l'obbligo di emanare norme destinate a favorire e regolare concretamente i rapporti tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni di volontariato. Non ha facoltà di adottare una definizione dell'attività di volontariato o della organizzazione di volontariato diversa da quella contenuta nella legge nazionale. A tale proposito va invece rilevata la sostituzione di avverbi avvenuta nell'art. 2 della legge regionale Campania contenente la definizione dell'attività di volontariato. Mentre la legge nazionale riconduce le attività di volontariato all'interno di organizzazioni «liberamente» costituite, la legge regionale utilizza l'avverbio «regolarmente» costituite. Speriamo sia un uso disinvolto dei sinonimi e non invece il tentativo di introdurre dei «contrari». Del resto siamo confortati nella nostra speranza dalla lettura del!' art. 3 che conferma: «Sono considerate organizza26 zioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, etc.». Un altro discostamento di non poco conto della definizione contenuta nella legge nazionale, lo ritroviamo nell'art. 3 nel quale vengono definite le «organizzazioni di volontariato». Mentre la legge quadro considera organizzazione di volontariato ogni organismo che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti riconoscendo alla stessa la possibilità, qualora ciò sia necessario per garantirne il regolare funzionamento o qualificarne e specializzarne l'attività, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, la legge regionale elimina la dizione «in modo determinante e prevalente» prefigurando così una struttura in cui le prestazioni personali, volontarie e gratuite siano esclusive. Tuttavia, collocata nel comma 2 dell'art. 12, di copertura finanziaria, troviamo una norma precettiva che apre uno spiraglio interpretativo. «Con i fondi ricevuti per l'esecuzione delle convenzioni è fatto divieto alla organizzazioni di volontariato di retribuire eventuale personale dipendente». Vuol significare la lettura combinata dei due articoli che è possibile l'utilizzo di personale dipendente purché spesato con fondi che non provengano dalle convenzioni con l'ente pubblico? Un altro vincolo previsto nella definizione è rappresentato dall'ulteriore requisito richiesto dall'articolo 3 perché una organizzazione possa essere considerata di volontariato. Dice l'art. 3 che «sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi libera-

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