{)!L BIANCO QiL. IL ROSSO iiiki;i•iiki parte di un nucleo di valutazione; conseguenza della quale, in caso di perdurante incapacità, può determinare sanzioni disciplinari che giungono fino al licenziamento. I punti critici di questa situazione risiedono: 1. Nel rapporto tra politici e burocrazia. A questo proposito il decreto evita la visione manichea della divisione rigida delle competenze, prevedendo comunque forme di consultazione o pareri da parte del dirigente generale nelle scelte politiche di definizione delle direttive e delle strutture organizzative. Appare evidente che è necessario che gli interessi del dirigente generale non dipendano da quelli del politico; in caso contrario, si realizzerebbe uno scaricabarile di responsabilità nei confronti degli altri dirigenti a salvaguardia della propria posizione. Per questi motivi, assume importanza: 2. il rapporto tra dirigente generale e dirigenti operativi. Soprattutto questi ultimi sono responsabili dell'azione amministrativa e della gestione del personale; anche se la normativa non lo prevede, occorre che si realizzino rapporti costanti tra questo livello di dirigenza e i direttori generali al fine di rendere quest'ultimo filtro dell'apparato burocratico nei confronti del politico, sia nella fase di definizione delle direttive e dei programmi che in quella di implementazione burocratica delle decisioni. A questo scopo, per suscitare l'interesse dei dirigenti operativi a porsi come soggetti negoziali nei confronti dei superiori, è indispensabile che i nuclei di valutazione funzionino in maniera coerente con gli obiettivi della legge, in modo da evitare che i dirigenti, resisi conto della burocratizzazione di questa forma di verifica e probabile sanzione del loro operato, ritornino, a tutela della loro posizione in una situazione di acquiescenza nei confronti della volontà del direttore generale o del politico. c) Il rapporto di lavoro. Una condizione per creare un migliore orientamento dei dirigenti al risultato è quello di favorire un maggiore interesse dei lavoratori alla collaborazione, alla flessibilità e agli affetti del loro lavoro. A questo proposito, il decreto prevede principalmente un utilizzo più flessibile rispetto alle mansioni ed una revisione della struttura della retribuzione, attraverso l'eliminazione delle forme di automatismo e l'orientamento del salario 24 accessorio sotto forma di retribuzione di produttività. Soprattutto attraverso l'evidenziazione di una percentuale significativa della retribuzione accessoria a fini produttivi possono crearsi le condizioni di una modifica del sistema di interessi dei lavoratori: e questo deve esser compito della contrattazione. Ma anche compito della contrattazione deve essere quello di evitare un impatto traumatico delle norme che prevedono la flessibilità delle mansioni, soprattutto riducendo drasticamente gli attuali profili professionali e condensandoli in declaratorie di professionalità ampie che facilitino una gestione flessibile dei lavoratori senza che questi abbiano costantemente l'impressione di essere utilizzati a prescindere dalla loro professionalità e dai loro obblighi lavorativi. Se si opera opportunamente su questi due aspetti del rapporto di lavoro, si facilita la disponibilità dei lavoratori a collaborare per i risultati e si offre alla dirigenza un soggetto in grado di richiedere anche ad essi lo stesso orientamento di comportamento, staccandoli dalle situazioni di statica convenienza che potrebbero derivarle dall'appiattirsi sugli interessi dei direttori generali e dei politici di turno. d) Le relazioni sindacali. Alle relazioni sindacali il decreto affida la doppia funzione di integrare la gestione del personale nell'organizzazione del lavoro e di rappresentare gli interessi dei lavoratori, tali funzioni non pregiudicano la responsabilità delle amministrazioni nell'organizzazione del lavoro e si coglie in maniera netta l'intento di superare forme di consociativismo. 1. Per quanto riguarda il livello nazionale di contrattazione, occorre cautela e rispetto per le fonti negoziali soprattutto considerando la permanenza di materie riservate alla legge; in questo quadro non è possibile affermare aprioristicamente che sia venuto meno il ruolo di controllo di legittimità preventiva della Corte dei Conti e degli organi di controllo sui contenuti dei contratti; si ripropone, quindi, l'esigenza di una equilibrata interpretazione di quella riserva che può essere facilitata se le relazioni sindacali vivranno effettivamente una stagione di depoliticizzazione come l'istituzione dell'Agenzia lascia presupporre. 2. Il livello decentrato di contrattazione è quello
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