Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 41/42 - giu./lug. 1993

{)l.LBIANCO ~ILROSSO iiiki+il•N b) le regole per la selezione dei candidati alle elezioni e per il loro comportamento nelle campagne elettorali. Ci si può basare, per questi due punti, sulle proposte già avanzate da autorevoli esperti e parlamentari: come quelle suggerite da Gianfranco Pasquino; c) le norme relative alla gestione patrimoniale o finanziaria. Anche qui, esistono proposte importanti, che hanno già ottenuto vaste adesioni, come quella presentata a suo tempo alla Camera da Valdo Spini. Si dovrebbero anche approfondire i suggerimenti relativi: a) alla limitazione del finanziamento pubblico a certe fondamentali funzioni dei partiti; essenzialmente, alle spese relative alle campagne elettorali; b) alla possibilità che il finanziamento pubblico sia concesso nella forma di contributo agli interessi su prestiti emessi dai partiti stessi; c) alla istituzione di un Organo di Vigilanza, costituito da persone designate da un'Autorità super partes (Presidente della Repubblica?) e incaricato di controllare la corretta applicazione della legge-quadro. 11. All'interno della legge-quadro, necessariamente e opportunamente costruita su principi e regole generali sta ai singoli partiti di definire, autonomamente, la loro particolare e specifica configurazione statutaria. Su questo punto, il termine di riferimento concreto dell'autoriforma riguarda la nuova aggregazione politica che ci si propone di promuovere tra tutte le forze democratiche e riformiste della sinistra. Paul Joostens Auto (1916) 13 12. Tra i punti da approfondire in proposito, i seguenti meritano particolare attenzione: a) la membership. Dovrebbe essere esaminata, in relazione all'obiettivo di una forma-partito aperta e non burocratica, la prospettiva di articolare la base del partito in tre forme: l'affiliazione individuale; la federazione di enti collettivi; la rappresentanza istituzionale (degli eletti in Parlamento e nelle Regioni). Tale struttura, come avviene in altri partiti della sinistra europea, comporta l'attribuzione di pesi specifici alle diverse rappresentanze. b) l'organizzazione delle campagne elettorali. Dovrebbe essere considerata l'introduzione di istituti ben noti e collaudati in altri paesi, come le «primarie», che consentano di sottoporre la scelta dei candidati a un collaudo di consenso e di trasparenza; c) l'innovazione del «contratto politico». Il contratto politico è un impegno formale, non una serie di promesse generiche, assunto dal partito verso certe istanze rappresentative della società: sindacati, cooperative, associazioni, gruppi organizzati di cittadini in campagne ad hoc; d) norme specifiche di incompatibilità e di temporaneità delle cariche, dirette a restringere al minimo il contingente professionale di funzionari del partito (peraltro indispensabile e selezionato sulla base di una seria formazioneprofessionale) e di assicurare la «circolazionedelle élites»; e) le norme specifiche riguardanti la deontologia del partito. Non «L'imitazione di Cristo». Solo, quei principi generali di etica pubblica, di legalità formale e di sostanziale correttezza che l'appartenenza a un partito popolare comporta per i suoi iscritti e per i suoi dirigenti.

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