Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 36/37 - gen.-feb. 1993

~.li.BIANCO lXILROSSO lh•#Olil Il testodellalegge 22maggio1978,n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Art. l. - Lo Stato garantisce il diritto alla procrea• zione cosciente e responsabile, riconosce il valore so• ciale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui al· la presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e svilup· pano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative ne• cessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. Art. 2. - I consultori familiari istituiti dalla 1. 29 lu· glio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sa· nitari e assistenziali concretamente offerti dalle struttu• re operanti nel te,rritorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tu· tela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territo· rio speciali interventi, quando la gravidanza o la ma• ternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potreb· bero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o con• venzioni possono avvalersi, per i lini previsti dalla leg• ge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che pos· sono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori. Art. 3. - Anche per l'adempimento dei compiti ul· teriori assegnati dalla presente legge ai consultori fa• miliari, il fondo di cui all'art. 5 della 1. 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di lire 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in ba· se agli stessi criteri stabilili dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante cor· rispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel ca· pilalo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Mini· 58 slro del tesoro è autorizzalo ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Art. 4. - Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi cir· costanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio peri· colo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenu· lo il concepimento, o a previsioni di anomalie o mal· formazioni del concepito, si rivolge, ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'art. 2, lettera a), della 1. 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia. Art. 5. - Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medi· ci, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia moti· vata dall'incidenza delle condizioni economiche, o so· ciali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la don· na ... lo consenta, nel rispetto della dignità e della ri· servalezza della donna ... e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei proble· mi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la por· terebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di ma· dre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a so· stenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la don· na lo consenta, nel rispetto della dignità e della riser· vatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accer· lamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura so· ciosanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esisten· za di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato atte· stante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termi· ne dell'incontro il medico del consultorio o delJa strut-

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