~.tJ. BIANCO l.XltROSSO 11WIMIDM~li 1 Il finanziamento deipartiti inItaliae all'estero «Tutti cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partili per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.» (ari. 49 Cosi.). La circostanza che i partili siano contemplati in una disposizione di carattere costituzionale è un importante segnale di democrazia, volto a scongiurare il pericolo della trasformazione della rappresentanza politica in una mera finzione. Dall'analisi dell'articolo si ricava la concezione del partilo come tramite attraverso cui i cittadini possono concorrere alla determinazione della politica nazionale, con il solo (ma fondamentale) limite dell'adozione, da parte loro, del metodo democratico. A parie questo limite, la libertà di auloorganizzazione dei partili è totale, non essendo altro che associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica; tuttavia, la peculiarità di queste «associazioni» - operando nelle quali il cittadino celebra un «esercizio quotidiano di sovranità popolare», come fu osservato in sede di Assemblea Costituente - ha originato una consistente disciplina speciale fondata su atti normativi e consuetudini costituzionali. Oggi i partili soffrono crisi di credibilità e di consenso; la disposizione contenuta nell'ari. 49 appare ridondante, ormai svilita a causa del tramonto delle ideologie e del logoramento della struttura partitica. Per restituire l'antico vigore alla norma costituzionale si può, forse, muovere dalla sconfessione di un principio: quello della cosiddetta «doppia morale», per cui lo stesso comportamento è moralmente riprovevole se destinato al profitto personale, giustificabile se diretto al finanziamento del partilo. Questo principio, unilo alla progressiva invasione partitica delle funzioni gestionali appartenenti alla Pubblica Amminislraziodi Antonio Salvatore ne, alla grossa espansione del ruolo statuale nell'economia e nell'organizzazione della società, ha permesso, tra l'altro, il fallimento della legge sul finanziamento dei partili, la quale ben avrebbe potuto costituire l'inizio di un processo di riforma. Infatti, col pretesto di garantire l'autonomia politica ai partili, il legislatore non previde l'istituzione di organi di controllo esterni; ecco allora che, anziché sostituirvisi, i fondi statali si sono affiancali a quelli di derivazione occulta. I.:attualelegge sul finanziamento pubblico è la 2 maggio 1974, n. 195, successivamente modificata, specialmente ad opera della legge 18 novembre 1981, n. 659. I contributi erogali dallo Staio sono corrisposti «a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere», e per «le elezioni dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e speciale». Altri contribuii «per l'esplicazione dei propri compili e per l'attività funzionale dei relativi partili», vengono versali ai gruppi parlamentari. I risultali del referendum del giugno 1978, hanno mostralo la diffidenza di vasti e vari settori dell'opinione pubblica verso il finanziamento pubblico: ben il 47% si era espresso per l'abrogazione della legge del 1974. Il risultato del referendum e, ancor più, l'ari. 49 della Costituzione, deve ispirare il ripensamento della legge. Questi potrebbero essere i punii fondamentali: istituzione di fondazioni a fianco dei partili, per garantire la trasparenza della gestione di finanziamenti e beni immobili; riduzione delle spese elettorali con un tettorigido per tutti; i bilanci dei partili vanno resi pubblici, così come i nominativi di coloro che finanziano i partili in modo consistente (al proposito si possono fissare limitimassimi, a seconda che si traiti di persone fisiche o giuridiche); applicazione ai partili 54 del meccanismo dell'otto per mille, per pubblicizzare adesione e sostegno dei cittadini; effettuazione di una seria revisione dei bilanci da società estratte a sorte, onde scongiurare rischi di collusione. Infine, qualche breve riferimento all'esperienza di alcuni paesi europei: Germania: nel 1966 la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo il sistema di sovvenzioni pubbliche, introdotto nel 1959.La Corte riconobbe ai partili esclusivamente un rimborso per le spese delle campagne elettorali. La legge attualmente in vigore assegna un contributo forfettario in parte uguale per tutte le formazioni che hanno partecipalo alla competizione e in parte commisuralo ai voli ottenuti (5 marchi per ogni elettore: circa 3.800 lire). È obbligatoria la certificazione dei bilanci. Francia: È riconosciuta la personalità giuridica ai partili: i contribuii sono indicali ogni anno dalla legge finanziaria e sono distribuiti in proporzione al numero dei seggi. Le donazioni non possono superare i 50.000 franchi (circa 11milioni di lire) se provengono da persone fisiche e i 500.000 (110milioni di lire) in caso di enti o società. Spagna: anche in questo paese è riconosciuta la personalità giuridica. I partili, dalla metà degli anni ottanta, beneficiano dei contribuii statali. Il finanziamento è concesso in base ai voli e al numero dei seggi ottenuti nell'ultima consultazione. I contribuii privati, provengano da persone fisiche o giuridiche, non possono oltrepassare le diecimila peselas annue (circa 110mila lire). Per le spese elettorali è previsto un rimborso parziale.
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