Il Bianco & il Rosso - anno III - n. 29/30 - giu./lug. 1992

2. Le spese documentate sono deducibili dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. 3. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti. La dischiarazione deve essere depositata entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale nella cancelleria del Tribunale competente per territorio ove ogni cittadino può prenderne visione. 4. La falsità della dichiarazione è punita con la reclusione fino a due anni. Ove la falsità risulti da sentenza passata in giudicato il colpevole decade dalla carica amministrativa o parlamentare. 5. In occassione di consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento nazionale ed europeo e dei consigli regionali, provinciali, comunali, le preferenze esprimibili non possono superare il numero di due. CAPO II NORMSEULL'ORDINAMENTO DEIPARTITI ART.7. (Ordinamento interno dei partiti) l. Partiti rappresentati nel Parlamento nazionale od europeo o in almeno un consiglio regionale sono tenuti ad approvare uno statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica in conformità alledisposizionidella vigente legge. Lo statuto è redatto per atto pubblico. 2. I partiti esistenti debbono adeguare i propri statuti e depositarli presso un notaio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3.Ove negli statuii la competenza a procedere alle modifiche sia riservata al congressonazionale del partilo l'adeguamentodovràavvenire nel primo congresso successivoall'entrata in vigore della presente legge. 4. Gli statuti dei partiti, adeguati alle disposizionidella presente legge, devono esseredepositati presso la segreteria del collegiodei revisori di cui all'articolo 3. 5. Eniro sessanta giorni dal deposito il collegiodei revisori verifica la corrispondenzafrale norme dello statuto e le disposizionidella presente legge. In caso di ac- ~..ILBIANCO l.XILROSSO ■ iXMXI ,, ''"' 1w ,.,~, a certata non corrispondenza il collegio invita il partito ad adeguare lo statuto entro sessanta giorni. Ove il partito non ottem- \ . ;})~ "'-/. /~ ' / ,< ~ ... .. 'J..r, • '!~.. . ·/:: , . ...... . . . ' .. ' .. "e\ ,,, r ':- 1 ):;:!t~ 1 ,' <;:-."i~i !/ .:.. ··< \ . . . . .1 . .,i~Ì 65 peri, trascorsi ulteriori trenta giorni datale scadenza, anche in deroga all'ordinario procedimento di modifica statutaria, il collegio dispone la sospensione del successivo rateo del finanziamento pubblico. ART.8. (Disposizioni sulla democraticità e pubblicità del funzionamento dei partiti) I. I partili politici regolano in piena autonomia, negli statuti e regolamenti interni, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento nel rispetto dei seguenti principi cui gli atti di autonomia devono conformarsi: a) hanno diritto di iscriversi ai partiti politici i cittadini italiani previa attestazione di gradimento da parte dell'organo competente a norma di statuto. Le domande di iscrizione devono essere accolte o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione; b) gli statuii debbono in ogni caso consentire la formazione di maggioranze e minoranze sulle questioni inerenti la definizione degli indirizzi politici e delle decisioni relative a comportamenti politici; c) deve essere in ogni caso assicurata, ove ne facciano richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno. Sono illegittime eventuali norme statuarie che limitino la rappresentanza negli organi interni dei gruppi che in occasione dei congressi, o negli organi nazionali, siano risultati rappresentativi di almeno il dieci per cento degli iscritti; d) la rappresentanza delle minoranze deve essere assicurata, in proporzione alla consistenza organizzativa, nella designazione dei consigli di amministrazione delle fondazioni di cui all'articolo I della presente legge; e) deve essere previsto negli statuti che le risorse finanziarie disponibili per l'organizzazione dell'attività politica, risultanti dal bilancio preventivo predisposto dalle fondazioni, siano ripartite tra gli organi centrali e periferici in proporzione predeterminata. Il rispetto di tale norma statutaria costituisce elemento di valutazione ai fini della verifica della corrispondenza del bilancio alle norme sul finanziamento pubblico contenute nella presente legge.

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