penali consegue la sanzione amministrativa della revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di revisione e certificazione. ART. 3. (Costituzione e funzionamento del collegio dei revisori). I. Il bilancio certificato deve essere presentato, a cura dei partiti che intendono avvalersi del finanziamento pubblico, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ad un collegio di revisori composto di tre membri nominati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera e dal Presidente della Corte Costituzionale tra cittadini italiani di specchiata moralità e di alta qualificazione in materia amministrativo-contabile o aziendalistico-finanziaria. 2. Il collegio è presieduto dal membro nominato dal Presidente del Senato e dura in carica 3 anni. Entro il 30 giugno di ciascun anno il collegio verifica la corrispondenza dei bilanci ad esso presentati alle norme sul finanziamento pubblico dei partiti e procede all'approvazione. 3. Nell'attività di verifica il collegio può avvalersi della collaborazione del servizio centrale di investigazione tributaria costituito presso il Ministero delle Finanze nonchè della collaborazione di amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati e sono ad esso conferiti i poteri di indagine spettanti alla magistratura ordinaria. 4. Per lo svolgimento dei compiti previsti nella presente legge, il collegio può costituire una segreteria composta di non più di 20 persone, provenienti da enti pubblici e privati, tra cui sei esperti di alta qualificazione nelle materie oggetto della sua attività. Gli addetti alla segreteria, siano o meno pubblici dipendenti, sono tenuti al segreto d'ufficio. torganizzazione ed il funzionamento della segreteria, anche per gli aspetti relativi alla provvista del personale distaccato da amministrazioni pubbliche ed ai rapporti di collaborazione di esperti dipendenti da organizzazioni private, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge. 5. La certificazione e l'approvazione del ,{).lL BIANCO l.XILROSSO I iX 11 ili i lWKt~tiM I bilancio costituiscono condizioni per l'ammissione all'erogazione dei ratei annuali del finanziamento pubblico e degli altri benefici a contenuto patrimoniale previsti dalle leggi. 6. La mancata certificazione o il diniego d'approvazione del bilancio comporta la sospensione dall'erogazione del finanziamento pubblico e degli altri benefici sino al termine della legislatura. In tal caso ed in ogni altro in cui ne ravvisi gli estremi, il colleggio invia gli atti all'autorità giudiziaria ai fini dell'eventuale promozione dell'azione penale. 7. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza. 8. I parlamentari non possono ricoprire cariche amministrative nelle fondazioni di cui all'articolo 1. 9. I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659 sono erogati su domanda dal presidente del consiglio di amministrazione delle fondazioni costituite ai sensi dell'articolo 1. ART. 4. (Coordinamento, revisione ed integrazione delle norme agevolative dello svolgimento dell'attività dei partiti) 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a provvedere al coordinamento, revisione ed integrazione in un unico testo delle norme vigenti che, al di fuori del finanziamento pubblico, direttamente od indirettamente comportino ausili, agevolazioni o benefici patrimonialmente valutabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale dei partiti politici. 2. Il testo unico deve essere sottoposto, anteriormente all'emanazione, al parere di una commissione composta da dieci deputati e dieci senatori, nella quale debbono essere rappresentati tutti i gruppi presenti in Parlamento, nominata d'intesa dai Presidenti del Senato, della Repubblica e della Camera dei deputati. ART. 5. (Disciplina dei contributi privati a partiti ed esponenti politici). 64 1. Fermo restando quando disposto dall'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, i privati possono erogare contributi finanziari o prestazioni in beni o servizi alle fondazioni costituitedai partiti e ad esponenti politici. I contributi e le prestazioni possono avere come destinatari anche circoli di cultura politica e strutture organizzative di gruppi interni o esterni ai partiti purché individuabili come soggetti di diritto a norma delle vigenti leggi. 2. !_;ammontaredei contributi o l'equivalente monetario dimostrato dei beni o servizi prestati, rubricato sotto la voce «donazioni, contributi e prestazioni a fondazioni, strutture o esponenti politici» deve essere denunciato nei bilanci delle società e nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche e può essere dedotto nella misura massima del quaranta per cento dal reddito imponibile. In caso di mancata o irregolare dichiarazione, oltre alle ordinarie sanzioni fiscali i responsabili sono puniti con una ammenda pari al decuplo della somma non dichiarata. 3. tindicazione nominativa dei beneficiari dei contributi o prestazioni deve essere contenuta in uno speciale allegato ai bilanci ed alle dichiarazioni a fini fiscali ed è conoscibile unicamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, dai membri o collaboratori del collegio dei revisori e dall'autorità giudiziaria. 4. Chiunque, al di fuori degli erogatori del contributo o prestazione o dei beneficiari di essi, renda noti dati identificati contenuti nei bilanci o nelle dichiarazioni è punito con la reclusione fino a due anni. ART. 6. (Disciplina delle spese elettorali e limitazioni delléspressione delle preferenze). 1. La durata delle campagne elettorali è limitata ai 15 giorni antecedenti il terzo giorno precedente le votazioni. Al di fuori di tale periodo sono vietate tutte le forme di propaganda elettorale. I candidati all'elezione al Parlamento, nazionale od europeo, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fontidi finanziamentocui sono ricorsi per far fonte a tali spese.
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