All'articolo 4 si prevede una delega al Governo per il coordinamento, revisione e integrazione in un testo unico delle norme vigenti che, al di fuori del finanziamento pubblico, direttamente od indirettamente comportino ausili, agevolazioni o benefici patrimonialmente valutabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale dei partiti politici. Con l'articolo 5 ci si propone invece di incentivare da un lato e di rendere più trasparente dall'altro l'autofinanziamento dei partiti e dell'attività politica in genere attraverso i contributi e le prestazioni di privati, singoli o in forma associata. Tale incentivo si verifica col meccanismo della parziale detassazione nella misura massima del 40 per cento del contributo stesso. All'articolo6 si disciplinano le spese elettorali, si riduce la durata delle campagne elettorali e si prevede la riduzione a due del numero massimo delle preferenze esprimibili. La lottaper le preferenze (su cui ha scritto cose illuminanti e giuste Alberto Spreafico) all'interno di ciascuna lista è infatti una delle cause di deterioramento del rapporto tra politica e denaro. La tendenza all'acquisizione personale di spazi televisivi, all'invio di messaggi, all'arruolamento di attivistipersonali è infatti fonte di forte dispendio di denaro, nei fatti difficilmente controllabile. Sarebbe necessario approfondire lo studio di sistemi molto radicali di abolizione del nostro barocco sistema delle preferenze (che non ha eguali nel mondooccidentale). Talisistemi potrebbero orientarsi verso varianti del sistema tedesco,che vede l'elezione dei deputati per metàcon il sistema uninominale e per l'altrametà su di una lista unica nazionale restandogarantita nella sommatoria nazionale l'attribuzione dei seggi col criterio della rappresentanza proporzionale. Il sistematedesco infatti permette il contemporaneo raggiungimento di tre obiettivi: l'abolizione delle preferenze, il mantenimento di un contatto diretto tra eletti ed elettori, il rispetto del principio di proporzionalità. Ove non intervenisse una riforma radicaredi tal genere, occorrerebbe agire per limitarei danni del sistema esistente. Per questola presente proposta di legge prevedela riduzione del numero delle preferenzea due. ,{).!LBIANCO lXILROSSO IiXNIXOI i il Kfl (i)~• I Il titolo II è invece dedicato all'ordinamento dei partiti e si propone di dare attuazione, nei termini più essenziali possibili quindi più rispettosi dell'autonomia dei partiti stessi, all'articolo 49 della Costituzione che sancisce come tutti i cittadini abbiano diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. L'argomento è strettamente concatenato al precedente per assicurare uno scorrimento democratico nelle strutture dei partiti, dal centro alla periferia, del meccanismo di finanziamento prima delineato. Non si vuole compiere intromissioni nell'autonoma organizzazione dei partiti, bensì fissare pochi, essenziali principi di libertà e di democrazia. Ha scritto infatti Sandro Amorosino: «La necessità di creare un vero e proprio diritto dei partiti - una disciplina giuridica pubblicistica, di fonte normativa, ma anche risultante dall'esercizio dell'autonomia statutaria - deriva da un'esigenza generale, ma acquista particolare rilevanza dall'angolazione della trasparenza e controllabilità da parte dei cittadini». Nell'articolo 8 viene garantito il diritto di chi aspira all'iscrizione ad un partito politico di ricevere una risposta, positiva o negativa che sia, in termini solleciti. Con esso si prescrive anche agli statuti dei partiti di permettere la manifestazionedi posizioni differenziate, di maggioranza e di minoranza, sugli indirizzi politici e sulle decisioni relative a comportamenti politici, e digarantire la rappresentanza proporzionale di quei raggruppamenti interni che abbiano conseguito il consenso di almeno il 10per cento degli iscritti. Si assicura, poi, una eventuale rappresentanza proporzionale delle minoranze nei consigli di amministrazione delle fondazioni previste dall'articolo 1, nonché la ripartizione dei contributi finanziari tra centro e periferia, punto questo importantissimo per impedire che il finanziamento pubblico diventi sinonimo di centralizzazione del potere nei partiti. Il proponente è consapevole di come la materia qui considerata sia scottante e controversa. Si tratta quindi di una proposta di legge di carattere personale che non implica responsabilità politiche più generali né di partito né di gruppo. Si ritiene tuttavia 63 giunto il momento di dimostrare con i fatti la necessaria disponibilità dei partiti a discutere apertamente e liberamente delle regole che li riguardano. Ne guadagnerà il rapporto tra i cittadini e sistema politico, la credibilità e la legittimazione di quest'ultimo. Ma ne guadagnerà anche la selezione del personale politico ed il suo grado di rispondenza ai bisogni di una società moderna. CAPO I FINANZIAMENTDOEIPARTITI ART. 1 (Disposizioni per l'ammissione al finanziamento pubblico} 1. I partiti politici, rappresentati in Parlamento o nelle assemblee regionali, che intendono avvalersi del finanziamento pubblico o di altre forme di ausilio finanziario pubblico anche indiretto, sono tenuti a costituire una fondazione cui devono essere conferiti, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i rapporti patrimoniali facenti capo direttamente o indirettamente a ciascun partito. Nel rispetto delle vigenti norme, le fondazioni potranno darsi articolazioni periferiche o costituire fondazioni locali autonome in conformità alle disposizioni contenute nello statuto di ciascun partito sui rapporti fra organizzazioni centrali e periferiche. ART 2. (Procedimento di controllo dei bilanci e dei conti patrimoniali delle fondazioni}. 1. I bilanci consolidati ed i conti patrimoniali delle fondazioni, comprensivi delle partecipazioni da esse detenute, devonoessere certificati annualmente da società estratte a sorte, tra quelle autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla revisione e certificazione dei bilanci. L'autorizzazione deve essere anteriore alla data del 2 luglio 1987. 2. Le società che eseguono la revisione sono tenute al segreto professionale su dati e fatti di cui vengano a conoscenza nel corso del procedimento di certificazione. In caso di violazione accertata in sede giurisdizionale di tale obbligo, alle sanzioni
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