Il Bianco & il Rosso - anno III - n. 29/30 - giu./lug. 1992

,{)lL BIANCO l.XILROSSO DOCUMENTAZIONE Sulfinanziamenptuobblicodeipartiti Proposta di legge n. 307 d'iniziativa del deputato Valdo Spini, presentata il 2 luglio 1987 La prima presentazione della proposta di legge è avvenuta il 1 ° agosto 1984 e porta il n° 1995. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ E DEL FINANZIAMENTDOEIPARTITPIOLITICI Onorevoli colleghi! - L'insoddisfazione verso la situazione concreta del funzionamento e del finanziamento dell'attività politica è ampiamente diffusa nella opinione pubblica del nostro paese. Ha scritto giustamente Enzo Cheli: «...nella storia della democrazia italiana, affrontare il tema del finanziamento dei partiti, o se vogliamo, più in generale del rapporto tra politica e denaro, ha sempre rappresentato un'impresa un po' disperata. Infatti, intorno agli aspetti negativi del problema del finanziamento ai partiti tutto o quasi è stato detto in termini scientifici, senza che poi nulla o quasi nulla di veramente risolutivo e di veramente incisivo sia poi accaduto sul terreno della prassi e sul terreno delle scelte politiche». Il ,riflesso negativo di questo stato di cos~ è evidente. Quando, nel 1978, venne promosso il referendum abrogativo sulla legge relativa al finanziamento pubblico dei partiti, il 40 per cento dei votanti si pronunciò a favore. Si tratta del referendum abrogativo che ha riscosso il maggior numero di suffragi e, se si considera anche la percentuale delle astensioni, il 24 per cento, si ha la misura di quanto forte sia nel nostro paese la diffidenza verso uno strumento, il finanziamento pubblico dei partiti, che era nato nel 1974 anche in risposta agli scandali di allora e alle tangenti pagate a taluni partiti dalle società petrolifere. La risposta a questo stato di cose sta innanzitutto nella prassi concreta del modo di far politica, a sua volta frutto della tensione ideale, progettuale, sociale esistente fra i partiti del nostro paese. Se ne è perfettamente consapevoli. Nessuna legge, per quanto perfetta potrà mai prescindere da questa esigenza. In secondo luogo, se si passa all'analisi del sistema normativo, occorre riconoscere come sia la grande cornice costituzionale del nostro sistema politico, sia le caratteristiche del nostro sistema elettorale abbiano di fatto, in questo quarantennio, modellato le nostre forze politiche, che in varie forme si sono dovute adattare al «recipiente» istituzionale in cui si trovavano ad operare. Si tratta del tema della «grande riforma» delle istituzioni del nostro paese, in cui per altro l'argomento della «riforma della politica» non ha trovato per ora sufficiente spazio. È necessario invece che lo trovi. Proposte di legge come questa hanno appunto il significato di far corrispondere ad una riforma delle nostre istituzioni una spinta alla riforma anche dei soggetti politici che vi operano, in termini di democrazia, di efficienza e di trasparenza, tutti ingredienti necessari per stimolare alla partecipazione, obiettivo proprio di ogni sistema democratico. Se allora una nuova legge sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti non potrà essere completamente risolutiva dei problemi sul tappeto, essa rappresenterà un punto di riferimento ed uno stimolo efficace perché il nostro sistema politico possa portar62 si su di un livello più elevato di efficienza e di partecipazione. Quali sono le soluzioni qui delineate? Il titolo I della proposta di legge tratta appunto del finanziamento dei partiti. In Italia il finanziamento pubblico è stato introdotto con la legge n. 195 del 1974, allargato con la legge n. 422 del 1980 alle elezioni per il Parlamento europeo e per i Consigli regionali, e parzialmente riformato con la legge n. 659 del 1981 che aumentò la misura del finanziamento pubblico e introdusse alcune rettifiche nel meccanismo della pubblicità del bilancio dei partiti e nel meccanismo di controllo. L'insieme di questa normativa non ha risolto le contraddizioni tra la considerazione della funzione pubblica svolta dai partiti che ha motivato il loro finanziamento da parte dello Stato e il carattere sostanzialmente privatistico della struttura dei partiti stessi. Questo dà luogo ad inconvenienti anche di natura tecnica per quanto attiene a proprietà degli immobili, delle partecipazioni, delle automobili, ecc. Per ovviare a questo stato di cose si prevede, all'articolo 1, che a latere di ciascun partito venga costituita una fondazione (sul modello della Germania Federale) cui debbano essere conferiti nel lasso di tempo di tre anni tutti i rapporti patrimoniali facenti capo direttamente o indirettamente a ciascun partito. A dette fondazioni potranno essere applicati i sistemi di controllo e di certificazione dei bilanci e dei conti patrimoniali di cui agli articoli 2 e 3 della presente proposta, che prevedono un collegio dei revisori dei conti indipendente dai partiti stessi.

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