Il Bianco & il Rosso - anno III - n. 29/30 - giu./lug. 1992

i:>.tl BIANCO l.XILROSSO Mi1Ril1111W l'ente locale ove il centro di servizio dovrà essere istituito; - il Comitato di gestione inscriva il centro di servizio nell'apposito elenco, previo accertamento che il centro stesso sia un'organizzazione divolontariato iscritta nell'apposito registro oppure sia una fondazione riconosciuta o altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato. - I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato. In particolare, fra l'altro, approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelli esistenti; offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato; offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale. Il secondo decreto,concernente l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale per il volontariato a norma dall'art. 12della Legge 266, prescrive la composizione dell'Osservatorio stesso e le sue modalità organizzative. Presieduto dal Ministro degli Affari Sociali, sen. Rosa Russo Jervolino prevede, in qualità di componenti, oltre ai rappresentanti delle maggiori aggregazioni.di volontariato quali il Centro Nazionale del Volontariato, l'Associazione Nazionale per la P.A., la Federaz. Naz.le delle Misericordie, il Movi, la Caritas, l'Acap, l'Avo, la Conferenza permanente dei presidenti delle associazioni e federazioni nazionali del volontariato, i gruppi di volontariato Vincenziano della regione Calabria, le organizzazioni di volontariato per i beni culturali, artistici ed ambientali, il Prof. Achille Ardigò in qualità di esperto ed un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Prevede altresì, in qualità di invitati permanenti rappresentanti delle Regioni e dei Comuni, il Presidente della Federazione nazionale delle cooperative sociali ed un rappresentante della Lega delle cooperative italiane. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale l'Osservatorio potrà avvalersi di appositi 18 gruppi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti si avvarrà dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli Affari Sociali. Per quanto riguarda infine il decreto concernente l'obbligo per le organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima, viene prevista la possibilità che le assicurazioni vengano stipulate in forma collettiva o in forma numerica. Tali assicurazioni, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di soggetti assicurati garantendo così tutti coloro che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro degli aderenti alla data di stipulazione delle polizze nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva. Le organizzazioni di volontariato dovranno a tal fine comunicare all'ente assicuratore i nominativi degli aderenti e le variazioni contestualmente alla iscrizione al registro degli aderenti. Nel registro, numerato e bollato da un notaio, dovranno essere indicate per ciascun aderente le generalità complete, il luogo e la data di nascita e la residenza. Il registro dovrà essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma. Le organizzazioni di volontariato dovranno comunicare a ciascuna Regione o Provincia autonoma nel cui territorio esercitano la propria attività ed all'Osservatorio Nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze entro i 30 giorni successivi alla data delle stesse. Il controllo verrà esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap).

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