Il Bianco & il Rosso - anno III - n. 29/30 - giu./lug. 1992

- I - ~lLBIANCO l.XILROSSO ilii•iiilliW Leggequadrosulvolontariato: i decretiattuativi di Nadia Sgaramella n ottemperanza agli impegni previsti dalla L.266/1991sono stati pubblicati alcuni decreti che danno attuazione alla normativa. In questa sede ci occuperemo di tre di tali decreti concernenti le modalità organizzative dei fondi speciali (decreto 21 novembre 1991, pubblicato sulla Gu del 13.12.1991),l'istituzione dell'Osservatoriotorio Nazionale (decreto 16.12.1991)ed il decreto del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato (decreto 14 febbraio 1991, pubblicato sulla Gu del 22.2.1992) riguardante i meccanismi assicurativi semplificati per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato. Dell'ultimo adempimento da parte del Governo, quello cioè riguardante l'emanazione da parte del Ministero delle Finanze di disposizioni fatte a favorire le erogazioni liberali, non potendo esso avere immediata applicabilità in quanto sarà necessaria l'iscrizione delle organizzazioni agli appositi registri regionali non ancora istituiti, daremo conto in un intervento successivo. Com'è noto, la legge quadro sul volontariato (n. 266 del 11.8.1991)prevede alcune iniziative volte a promuoverne lo sviluppo sia a livello nazionale sia a livello locale. La presenza capillare del volontariato nel territorio, che costituisce una delle caratteristiche peculiari di questo fenomeno il cui principale obiettivo consiste nel fornire risposte a bisogni della collettività non appena essi si manifestano, richiede un impegno specifico proprio a questo livello di governo. A tal fine, la legge prevede la istituzione, per il tramite degli enti locali, di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato con la funzione di sostenerne e qualificare l'attività. Le modalità operative di tale intervento sono state emanate con decreto del Ministro del Tesoropubblicato sulla Gu n. 29 del 13.1.1991.Il decreto prospetta nella premessa due principi generali: l'esigenza che venga costituito un unico «fondospeciale» presso ogni regione così 17 da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili e l'opportunità che in ogni regione gli istituendi «centri di servizio» possano essere più d'uno, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo, il loro numero non sia superiore a tre per accrescere l'efficacia dei relativi interventi. Le norme volte a dare concreta realizzazione agli interventi sono contenute in sette articoli. In estrema sintesi, esse prevedono che: - presso ogni regione venga istituito un fondo speciale denominato «fondodi cui alla legge n. 266 del 1991».A tal fine, gli enti creditizi pubblici (di cui all'art. 1del decreto legislativo n. 356 del 1990, che detta norme per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio) dovranno prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e di accantonamento, venga destinata alla costituzione di tali fondi speciali. Alle medesime finalità sarà destinata una quota pari ad un decimo delle somme che le casse di risparmio destinano ad opere di beneficienza e di pubblica utilità. Nella ripartizione annuale di tali somme i predetti enti dovranno rispettare il seguente criterio di destinazione: il 50% al fondo speciale costituito presso la regione ove gli enti e casse hanno sede legale ed il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse; - ogni fondo speciale verrà amministrato da un Comitato di gestione. Il Comitato di gestione riceverà le istanze per la costituzione dei centri di servizio e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituirà i centri stessi; - la costituzione di un centro di servizio possa essere richiesta dagli enti locali, da almeno cinque organizzazioni di volontariato nonché dagli enti e casse di cui sopra. L'istanza dovrà essere avanzata al Comitato di gestione per il tramite del-

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