i.).(L BIANCO lXILROSSO MiikiMIIII ritengono più opportuno tenendo presente solamente il rispetto dell'ordinamento giuridico. Questa legge si rivolge infatti fondamentalmente alle realtà di volontariato che vogliono avere un rapporto trasparente e progettuale con le istituzioni. Sono pertanto da evitare due atteggiamenti che ancora oggi si possono riscontrare nei confronti di essa: eccessivo entusiasmo o ipercriticismo. Si tratta di reazioni che probabilmente portano con sé un approccio sbagliato nei confronti della legge: si pensa, infatti, che la legittimazione all'azione del volontariato derivi non dalla sua radice sociale di impegno verso la promozione umana, la rimozione delle cause di ingiustizia e la gestione di servizi innovativi, ma dal riconoscimento attraverso l'atto legislativo. I problemi non finiscono però con la corretta interpretazione della legge. Il rischio è pure quello di considerarla un «evento»già compiuto. È un errore già commesso nel passato, nei confronti di tante leggi di riforma, soprattutto nel settore sociale, lasciate nel cassetto o utilizzate solo per riflessioni generale. Una legge invece «vive»e si realizza in modo significativo non tanto quando viene approvata ma dopo, nella sua gestione coerente o nella sua reale pubblicazione. Ciò si può evitare considerando tale legge un processo da valutare e verificare continuamente nel rapporto tra il volontariato organizzato e le istituzioni. Da qui i tanti problemi èhe stanno emergendo nella fase applicativa che sta suscitando tante preoccupazioni e tante critiche nei gruppi di volontariato. Si impongono pertanto due elementi di verifica: la valutazione dei decreti attuativi delle legge e il passaggio alle legislazioni regionali. I I t"l 15 I decreti attuativi non convincono il volontariato Dagli incontri con i gruppi di base del volontariato e dalle diverse valutazioni dei responsabili nazionali delle più importanti organizzazioni emerge una valutazione critica dei principali decreti attuativi sin qui emanati. Si denuncia il rischio di trascinare il volontariato in una strettoia burocratica e di controllo sociale che è in qualche modo scongiurato nella legge-quadro. Bastipensare al decreto del Ministero del Tesoro che regolamenta la costituzione dei centri-servizi da istituire a favore del volontariato e che la legge voleva da esso gestiti. Nel decreto al volontariato, sia nella gestione dei fondi che nella organizzazione dei centri-servizi, si dà invece un ruolo marginale rispetto alle banche che dovevano limitarsi a stanziare una parte di fondi storicamente destinati alla beneficienza. Così pure il decreto del Ministero dell'Industria, che ha regolamentato l'assicurazione da parte dei soci-volontari, costringe i gruppi a dotarsi di registri e carte tali da essere bloccati in pratiche burocratiche ed esposti rispetto alla forza del mondo delle assicurazioni. È necessario, pertanto, porre mano a delle modifiche dei due decreti coinvolgendo le organizzazioni del volontariato a differenza di quanto è stato fatto nella loro stesura. La legislazione regionale: un'occasione da non perdere La legge quadro sul volontariato prevede l'importante coinvolgimento delle Regioni con dei veri e propri atti legislativi. I tempi previsti dalla legge (i primi di settembre) rischiano di non essere rispettati. Ma soprattutto i gruppi di volontariato
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