Il Bianco & il Rosso - anno III - n. 25 - febbraio 1992

~li- BIAI\CO lXH,ROSSO i•ii#iiiil Cooperazione e volontariato: dueuniversia confronto uasi al completamento della legislatura vengono emanate due leggi - attese da tempo dal sistema «no-profit»- per la necessità di cominciare a delineare, al suo interno, aree affininegli obiettivi, diversificate nelle caratteristiche giuridico-istituzionali, nelle tecniche di intervento sociale, nei ruoli da svolgere all'interno della sua galassia. Se proviamo a tentare di cogliere elementi «a caldo» di confronto e integrazione fra la legge sul volontariato (266/91) e quella sulle cooperative sociali (381/91), alcune loro specificità - che non segnano separatezza - ma se mai una identità aperta d una necessaria e possibile integrazione,collaborazione, strategie comuni,questielementi emergono con sufficiente chiarezza. Neiprossimimesi è però augurabile che gruppidi lavoro, seminari, incontri, ci aiutinoad approfondire - in reciproca immediataintesa - aspetti più complessi che necessitanodi ulteriore riflessione; ciò per ottenereefficienza ed efficacia nella applicazionedei due testi, frutto di una lunga attivitàparlamentare e di mediazioni politiche,che ne hanno segnato l'ultima stesura, talvolta non completamente soddisfacenti- come è caratteristica di ogni legge- o per il mondo del volontariato o per quellodella cooperazione. 1. Appare chiaro che anzitutto la gratuità- anche se non solo la gratuità - connota il volontariato e le sue attività. Il rimborsoprevisto per le spese vive, precedentemente stabilite dalla propria associazione dalla convenzione con le istituzioni, non modifica certo questo principio. Se mai facilita un volontariato popolare, aperto anche a chi dà la sua disponibilitàpersonale, ma non ha propri mezzi di LucianoTavazza economici da mettere a disposizione. Gli statuti debbono dichiarare l'assenza di fini di lucro sia per il gruppo che per i singoli associati. A fronte la cooperativa sociale deve invece ispirarsi nella sua condizione, a leggi economiche, essendo in tutto e per tutto una piccola impresa che tende ad una gestione attiva, ad una presenza positivasul mercato anche se la sua preoccupazione unica non è costituita dal profitto ma anche da aspetti di socializzazione. 2. Rapporti di lavoro a titolo oneroso sono presenti nell'una e nell'altra aggregazione, ma mentre quelle previste per i gruppi di volontariato costituiscono una eccezione ammessa solo per il perseguimento dei fini di solidarietà e di specia49 BibliotecaGino Bianco lizzazione dell'intervento, nelle cooperative essi costituiscono il normale rapporto per i soci aderenti, per i quali è previsto, a fronte di una prestazione, un riconoscimento a tale titolo secondo le regole giuridiche e le disposizioni amministrative proprie di questo specifico mondo della cooperazione di solidarietà. 3. Il numero dei volontari deve essere prevalente e determinante nei loro organismi, laddove nelle cooperative questa presenza non può essere superiore al cinquanta per cento degli associati. Un limite invalicabile - previsto dalla legge - che consente di fare chiarezza su una differenza fondamentale fra le due tipologie di composizione strutturale. La presenza di volontari - a titolo personale - nelle cooperative, mentre garantisce uno stimolo alla permanenza nel loro interno della tensione ai problemi di relazionalità, reciprocità, socializzazione, non altera la realtà istituzionale di strutture di piccola impresa. Ne sottolinea soltanto la dimensione sociale di cui porta il nome e lo spirito di volontariato che connota uno degli aspetti non secondari del suo modo di intervento. 4. Per quanto riguarda la presenza, all'interno delle due realtà, di soggetti in difficoltà o in disagio esistenziale, fisicopsichico-sociale-economico, le associazioni di volontariato non hanno limiti né verso il basso (minimo necessario di tali soggetti) né verso l'alto (tetto concesso per la loro accettazione). La legge della cooperazione invece stabilisce la presenza obbligatoria di almeno un 30% di questi soggetti perché l'aggregazione possa definirsi «cooperativa sociale»distinguendosi cosi dainiziative cooperativistiche di diverso segno, pur rientranti nella logica generale della mutualità. 5. Appare evidente la finalità comune di recupero, promozione, difesa dei dirit-

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