Il Bianco & il Rosso - anno III - n. 25 - febbraio 1992

lidaristico di questi) fa intendere proprio come un'operazione di tal sorta possa essere compiuta in ogni tipo di rapporto, pur se l'attuale riconoscimento è limitato a quelli in senso lato associativo, a garanzia del contenuto non egoistico nè individualistico degli interessi che bilanciano quello alla retribuzione. Eper contro la scelta, adesso, della solidarietà, in sé, è il segno del valore fondamentale di questa, costituente oggetto di un dovere imposto come inderogabile ma non perciò insuscettibile, al di là, di assunzione e comunque di adempimento volontario, a sua volta non convertibile in quelic)JJ, BIANCO lXll,ROSSO l111#11 ■ ii lo di un contratto di scambio, o inteso al perseguimento di vantaggi economici, quali ne dà ordinariamente anche la partecipazione a cooperative. L'ammissione, in entrambe le normative, del rimborso delle spese, con limiti e cautele, quali l'effettività, la predeterminazione, la documentazione, poi, serve a consentire, pur evitando deviazioni, lo svolgimento dell'attività senza altro contributo, da chi non può o non vuole, che questa. La prestazione è a sua volta possibile, ovviamente, anche a tempo parziale, «verticale» o «orizzontale», e anzi probabilmente, data la sottolineatura della spontaneità, non costituisce oggetto di una vera e propria obbligazione, tanto meno suscettibile di azione in giudizio e di responsabilità risarcitoria, se non per i danni prodotti da improvvisa inosservanza di impegni o meglio affidamenti. Infine la tutela, pur con strumenti diversi (privatistici sebbene obbligatori e controllati in una delle normative, e direttamente previdenziali nell'altra), ed ambiti non del tutto coincidenti, contro i rischi connessi alla prestazione, indica come questa sia pur sempre di lavoro, e l'esclusione della retribuzione non implichi quella degli altri interessi, anzi valori, ad essa sottesi. Cooperativesociali La nuova «legge quadro» on l'approvazione della legge sulla «disciplina delle cooperative sociali», che integra e completa la legge-quadro sul volontariato, sono state superate tutte quelle perplessità e preclusioniche per anni avevano accompagnato l'emergeredel fenomeno della cooperazione di solidarietà sociale. A ciò ha contribuito la diffusione della consapevolezza che, in una società evoluta e complessa, quale è la nostra, l'attuazione del dettato costituzionaledi uguaglianza e giustizia tra i cittadini si realizza solo mediante una diversaarticolazione degli interventi, i quali debbono coinvolgere tutti i soggetti in gradodi dare un contributo reale alla diffusionedel benessere collettivo.Ma soprattuttoè maturata la convinzione che riconoscere e valorizzare questo insieme di iniziativee attività, che vede la partecipazione di vari soggetti sociali ed istituzionali, nondeterminauno svilimento o peggio ancora undepauperamento dello Stato,ma ne favorisceuna più compiuta ed efficace affermazione. di Mariapaola Colombo Svevo La diffusione di questo fenomeno ha consentito così a molti di scoprire il valore e la realtà della cooperazione sociale come la risposta ai problemi che derivano dalla crisi welfare state. La quale non è dovuta solo a problemi di ordine economico, che pure impediscono un aumento indefinito ed indiscriminato della spesa pubblica, ma anche e soprattutto a ragioni di ordine culturale, in quanto lo stato assistenziale, sottoposto ad una crescente pressione dal basso e, una domanda sociale in espansione, ha incontrato difficoltà sempre maggiori nel garantire sia la legittimazione che il consenso dei cittadini. Nata dall'esperienza di un gran numero di persone di famiglie che in questi anni si sono organizzate in gruppi, associazioni, movimenti - rivendicando la possibilità di rispondere ai propri bisogni e a quelli della comunità di cui sono parte seguendo i criteri dell'autogestione - si era resa da tempo necessaria una loro regolamentazione. Questa realtà composita e varia, che alcuni sociologi avevano definito come «privatosociale», bisognava sottrarla a quella zona marginale del sistema assistenziale nella 47 BibliotecaGino Bianco quale era costretta a lavorare, riconoscendole cosi tutte le sue potenzialità. Nonostante che queste iniziative nascano da matrici ideali diverse, unico è lo spirito che le anima e cioè di una nuova solidarietà sociale che trova una modalità specifica di traduzione nella forma cooperativa. Anche se in questo caso non si può parlare _dicooperative nel senso tradizionale del termine, in quanto da esse si differenziano per il funzionamento. Mentre nell'associazionismo cooperativo il servizio è finalizzato ai soci delle cooperative stesse e nelle esperienze di solidarietà e di assistenza sociale ci si organizza in funzione di un servizio altrui, le cooperative sociali, invece, perseguono la promozione umana dei soggetti socialmente svantaggiati attraverso lo svolgimento di attività idonee alla loro integrazione sociale. Si è così superata quella difficoltà di ordine concettuale che aveva però anche un riflesso di carattere legislativo e che costituiva un motivo di scontro, in quanto il nostro Codice Civile prevede che «solo le imprese con scopo mutualistico possono costituirsi in società cooperative» (ari. 2511).

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