i.).tJ,BIANCO '-Xli. ltOS&) i•h#iiltW Volontariato e cooperative trasolidarietàe lavoro ue provvedimenti recenti, e D in certo senso complementari, che colorano di umana speranza il declinare della legislatura, regolano, o meglio riconoscono, per consentirne lo svolgimento e garantirne lo spirito, il lavoro spontaneo e gratuito, prestato per fini (e in o attraverso organismi) di solidarietà. Il primo è la legge-quadro sul volontariato, 11 agosto 1991, n. 266, che identifica questo nell'attività personale, spontanea, gratuita, prestata tramite l'organizzazione di appartenenza, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La legge, dopo aver ribadito l'esclusione di ogni retribuzione, anche da parte del beneficiario, consente solo il rimborso, dall'organizzazione, ed entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa, delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Sancisce, poi, l'incompatibilità tra la qualità di volontario e ogni forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, anzi ogni rapporto di contenuto patrimoniale, con l'organizzazione di appartenenza. Obbliga però questa (cui d'altra parte limita allo stretto necessario anche il ricorso a lavoro, subordinato o autonomo, di estranei) ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, attraverso meccanismi assicurativi (semplificati anche con polizze numeriche o collettive), stabiliti, insieme ai relativi controlli, da provvedimenti ministeriali. Ed anzi fa di tale copertura assicurativa elemento essenziale per la stipulazione di BibliotecaGino Bianco di MatteoDell'Olio convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, cui addossa i relativi oneri. Analoga, pur con qualche dissimmetria, può dirsi l'impostazione della legge sulle cooperative sociali, 8 novembre 1991, n. 381, che ammette la previsione, negli statuti di queste, di soci volontari i quali prestino la loro attività gratuitamente. Per tali soci, il cui numero non può superare la metà del totale, è infatti esclusa l'applicabilità dei contratti collettivi e delle norme di legge sul lavoro subordinato e autonomo, salvo quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per le quali si assumono retribuzioni convenzionali fissate con provvedimento ministeriale. È ammesso, invece, solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu46 mentate, sulla base di parametri stabilili dalla cooperativa per la totalità dei soci. Il fine di solidarietà, pur non espressamente indicato, sembra caratterizzare, anche in questi organismi, non solo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, posto come loro scopo fondamentale, ma anche la gestione dei serzivi sociosanitari ed educativi, che è uno dei mezzi del suo perseguimento, e anzi quello elettivo di adibizione dei soci volontari. L'altro, invero, è lo svolgimento di attività dirette all'inserimento lavorativodi persone svantaggiate, e quindi l'offertadi occasioni di lavoro, a queste, se mai con il sostegno o la guida, ancora a titolo di solidarietà, dei soci volontari. In ogni caso Ja solidarietà è il valoreche consente di bilanciare quello racchiuso nell'affermazione costituzionale del diritto a una retribuzione proporzionala al lavoro e sufficiente alle esigenze di vita. E l'introduzione di un'espressa disciplina in tal senso è il segno dell'ammissibilità di un siffatto bilanciamento, e quindi della possibilità che altri valori, suscettibili di trovare nel testo o meglio nel sistemacostituzionale riconoscimento pari a quello del diritto alla retribuzione, consentanola deduzione del lavoro in rapporti e contratti caratterizzati a loro volta dalla gratuità, ma perciò ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento. Anzi la contemporaneità e complementarità dell'intervento, in un rapportodi lunga tradizione, come quello di cooperativa, e in un altro non soltanto nuovomavolutamente non definito quale appunto quello tra il volontario e l'organizzazione, cui è espressamente lasciata la libertàdi assumere la forma giuridica ritenuta più adegua· la al perseguimento dei fini (nel solo limi· te della compatibilità con il contenuto so-
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