Il Bianco & il Rosso - anno III - n. 25 - febbraio 1992

ambiente favorevole allo sviluppo di nuove iniziative. Perché queste condizioni si realizzino occorre mettere in discussione e rivedere una molteplicità di istituti e di modalità di intervento consolidate: dalla formazione degli operatori sociali, alla prassi amministrativa, alle modalità di costruzione di piani e programmi. Vanno costruiti ex no- .PJJ, BIANCO (XH,Ros&) liti@Olil vo una cultura della gestione di imprese senza scopo di lucro e i relativi modelli, vanno predisposti servizi a supporto di queste nuove imprese sociali. Vanno infine superati alcuni limiti che la stessa legge 381/1991 presenta, eliminando i limiti che ancora esistono alla possibilità di dotarsi di risorse di lavoro volontario e di mezzi finanziari, soprattutto nelle fasi iniziali dell'attività. È quindi evidente che la legge quadro ha posto solo le basi per un nuovo modello di organizzazione delle politiche sociali; il più resta da fare e il risultato non è scontato, come non è mai scontato che un sistema di imprese innovativo riesca, nel lungo periodo, a rimanere tale. Azionevolontarieagovernolocale -1settore del volontariato - spesso I ricomprendendo in questo termine anche le iniziative di solidarietà sociale - è andato assumendo in questi anni un ruolo di grande rilievo non solo nell'analisi degli - studiosi ma anche nell'intervento del legislatore poiché se le istituzioni rappresentano il modo concreto in cui la società è andata organizzandosi nel corso dei tempi, il volontariato, per converso, appare sempre più il modo in cui i cittadini, senza alcun mandato istituzionale, intervengono sulla scena sociale e pervengono ad un ruolo di protagonismo di riconosciuto valore collettivo. Il volontariato rappresenta oggi il compimento di una prospettiva prevista dalla nostra carta costituzionale laddove essa appresta tutele alle formazioni sociali destinate allo svolgimento della persona. «Volontario è il cittadino che liberamente, non in esecuzione di specifici obblighi morali o di doveri giuridici, ispira la sua vita - nel pubblico e nel privato - a fini di solidarietà. Pertanto, adempiuti i suoi doveri civili e di stato, si pone a disinteressata disposizione della comunità, promuovendo una risposta creativa ai bisogni emergenti dal territorio con attenzione prioritaria per i poveri, gli emarginati, i senza potere. Egli impegna energie, capacità, tempo ed eventuali mezzi di cui dispone, in iniziative di condivisione realizzate preferibilmente attraverso l'azione di gruppo. Iniziative aperte ad una leale collaborazione con le pubBibliotecaGino Bianco di Nadia Sgaramella bliche istituzionie le forze sociali; condotte con adeguata preparazione specifica; attuate con continuità di interventi, destinati sia a servizi immediati che alla indispensabile rimozione delle cause di ingiustizia e di oppressione della persona». Se questa che ci ha fornito il nuovo dizionario di sociologia è una definizione condivisibile di volontariato, non vi è alcun dubbio che ci si trovi di fronte ad un terreno nel quale l'autonomia dei privati non chiede altro che di potersi esplicitare liberamente sia rispetto alle scelte da operare sia rispetto ai mezzi da destinare agli scopi di utilità collettiva. Il volontariato esprime cioè un livello intermedio tra Stato ed individuo nel quale allo Stato spetta esclusivamente il compito di offrire la propria garanzia alla autonomia di gruppi costituitisi in funzione di un intervento di solidarietà. Tuttavia il frequente raccordo del volontariato con le istituzioni, non solo al fine di erogazione di contributi necessari per la vita delle organizzazioni, ma per ottenere l'affidamento della gestione di servizi pubblici, ha posto in questi anni il legislatore di fronte al non facile compito di definire il volontariato nelle sue caratteristiche essenziali o di ricercare quegli elementi di identificazione che consentano di affidare ad esso l'erogazione di un servizio di pubblico interesse. Compito non facile proprio a causa di una delle caratteristiche peculiari dell'azione di volontariato che consiste nel suo sorgere spontaneamente, senza obblighi for44 mali nè adempimenti giuridici, per rispondere ad un bisogno della collettività non appena esso si manifesta e nell'esaurirsi non appena il bisogno cessa o trova unarisposta istituzionale. La difficoltà di fissare l'identità del volontariato, di trovare cioè quegli elementi applicabili alle sue varie forme che consentano di distinguerlo da altri fenomeni sociali cui esso viene assimilato e identificati con termini quali «terzo settore» o «settore non-profit» deriva inoltre dal faftoche sotto il termine volontariato si presentano oggi realtà diversissime tra di loro per quanto riguarda i soggetti, le motivazioni e gli obiettivi, le modalità di azione, le forme, il rapporto con gli utenti dei servizi e la stessa dimensione di gratuità che potrebbe apparire la caratteristica più scontata. Tale difficoltà - acuita in questi ultimi anni dal configurarsi di soggetti giuridici al cui interno spesso operano contestualmente volontari, soci di cooperative di solidarietà e lavoratori retribuiti - e la necessità di non ingabbiare il fenomeno in schemi rigidi ha portato il legislatore nazionale ad emanare una normativa che, riconosciuto il «valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo» ne regola, attraverso una disciplina generale, la collaborazione e l'integrazione con l'istituzione pubblica, sia essa nazionale che regionale. La definizione accolta dalla legge n. 266/1991- «per attività di volontariato si intende quella pre-

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