gono fuori degli albi e dei registri. È la strada che già la normativa a tutela dell'ambiente, per ciò che riguarda la legittimazione delle associazioni, aveva fatto intravvedere come l'itinerario preferito dal nostro legislatore; e non è difficile trovarne la spiegazione nella scarsa cultura pluralista che è alle radici del nostro modo di pensare i rapporti sociali e di costruire il sistema formale in cui essi si collocano ed interagiscono. I privilegi riservati alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri (regionali e delle province autonome) non sono trascurabili, se innanzitutto si considera che l'iscrizione «è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convinzione e per beneficiare delle agevolazioni fiscali».Ai tre profilimenzionati - dei contributi pubblici, delle convenzioni con gli enti pubblici, del trattamento fiscale di favore - si aggiunge la liberale disciplina delle risorseeconomiche, che nel lungo elenco comprende le «entrate derivanti da attività commercialie produttive marginali» (dove si introduceuna non chiara nozione di attività produttiva contrapposta allo scambio e forse nonlimitataai servizi, e con il concetto della marginalità si insinua un criterio di non agevoleverifica) e prevede una rilevante deroga al generale regime degli enti non personificati. Alle organizzazioni di volontariato che sianoprive di personalità giuridica è consentital'accettazione di eredità, legati, donazionisenza che siano necessari l'acquistodella personalità e l'autorizzazione governativa(finalizzata al controllo che costituisce,storicamente, la ragione sostanzialedell'imposizionedel riconoscimento). Cheuna società pluralistica debba rimuovereuna delle più gravi discriminazioni persistentinel sistema giuridico a carico deglienti con scopo non di profitto - qual è l'autorizzazione politico-amministrativa agli acquisti immobiliari ed a quelli graluiti-, è convinzione largamente diffusa della dottrina e della pratica più sensibili, e la denuncia di arretratezza e di anacronismo(chepuò spingersi sino al dubbio di legittimitàcostituzionale delle norme) si è piùvoltetradotta in una richiesta precisa dimodificao di abrogazione. Ma non può apprezzarsi l' dea (ed il costume) di introdurre solamentein alcuni settori, come ora BibliotecaGino Bianco ~JJ.BIANCO lXII, ROS.SO IU•#i•Mil accade per le organizzazioni di volontariato, eccezioni ad un regime che merita di essere cancellato e riscritto nell'intera materia degli enti con scopo non di profitto. Si aggiunga che non appare sufficiente il correttivo che alla libertà degli acquisti gratuiti pone la legge-quadro sul volontariato. Che i beni ricevuti e le rendite rimangano esclusivamente destinati alle finalità statutarie, è previsione, intanto, da cui non risulta in che cosa consiste e come si atteggi il vincolo di destinazione, né quali siano le concrete sanzioni in caso di inosservanza (sempre, si intende, che il vincolo non sia voluto e dichiarato dal testatore o dal donante, allora esistendo e potendo individuarsi, in via di principio, i soggetti interessati e legittimati a chiedere la risoluzione dell'acquisto). 39 Gli aspetti positivi della legge, che merita una lettura ed una riflessione attenta alla sicura elevatezza dell'ispirazione più che all'analisi dettagliata della normativa, vanno indicati, dal giurista abituato a riflettere sulla vicenda della società pluralista, almeno in due dirszioni. Da un lato è importante il principio della libertà della forma giuridica in concreto suscettibile di essere adottata da ciascuna organizzazione di volontariato: la salvezza del «limitedi compatibilità con lo scopo solidaristico» apre in verità una sottile, e difficile, serie di questioni in un sistema, come è il nostro, contrassegnato dalla sostanziale neutralità delle forme (e perciò investito da frequenti fenomeni di divorzio tra il contenuto economico e la esteriore veste assunta dalla privata autonomia nel dare assetto ad interessi collettivi). Ma al di là della individuazione del limite, verosimilmente inteso ad escludere le società commerciali dal novero dei tipi utilizz.abili, è da condividere la scelta che si è compiuta nel senso di non far corrispondere alla finalità di volontariato una sola e rigida forma, inventata con carattere di novità o rinvenuta tra quelle collaudate dall'esperienza. L'altro punto da segnalare riguarda l'attività di volontariato riferita al singolo che aderisce ed appartiene all'organizzazione. Definita in termini di spontaneità e gratuita, con esclusione di ogni fine di lucro, staccata da ogni pretesa di retribuzione verso il gruppo o il beneficiario (mentre potrà prevedersi il solo rimborso delle spese) ed anzi dichiarata incompatibile con gli schemi del contratto di lavoro e del contratto d'opera (e, con scrupolo eccessivo che si traduce ancora una volta in una formula equivoca, «con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione»), l'attività è nella sostanza l'apporto - in primo luogo, di servizi - che il volontario conferisce al gruppo (in termini economico-giuridici, conferisce al patrimonio dell'organizzazione). Che l'ordinamento rifiuti le garanzie legate alla prestazione di lavoro subordinato o autonomo è scelta coerente con una concezione del pluralismo che rimette alle formazioni sociali ed ai singoli l'esercizio dell'autonomia collettiva anche quando, attorno all'impegno altruistico, possa risultarne attenuata o ridotta la sfera delle tutele individuali.
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