La partecipazione collaborativa. Se teniamo conto del requisito qualificante della partecipazione alle decisioni dell'impresa, vanno prima ricordati i tipi di forme antecedenti o esterne ai luoghi decisionali e cioè: - i diritti di informazione e - i diritti di consultazione Gli uni e gli altri appaiono significativi in sè stessi perché, all'interno dei diversi momenti negoziali, evidenziano la presenza di orientamenti e di processi che superano meri rapporti di forza fra le parti in favore di un maggiore riconoscimento reciproco e della opportunità di dare una base oggettiva e documentata in cui confrontare le esigenze ed i vincoli posti dalle stesse parti. I tipi di forme partecipative alle decisioni dell'impresa sono normalmente denominate come: - codecisione e - codeterminazione. La codecisione, ritenuta la forma più diffusa, si esprime attraverso i consigli d'azienda ed organismi similari (ad es. comitati di consultazione congiunta con diritto di negoziazione), istituiti per legge o per via negoziale. In essi, la rappresentanza dei lavoratori è dovuta espressamente alle designazioni delle organizzazioni sindacali o con la loro influenza di fatto. Lematerie affidate ai consigli d'azienda (e affrontatenon di rado anche con procedure informali)riguardano problemi di carattere sociale e previdenziale, con una estensione crescente degli anni '70 in avanti su aspetti che attengono alle strategie dell'impresa(prospettive di mercato, innovazione, tecnologica, occupazione). La soluzione codecisionale, in sostanza, si caratterizza per il fatto che l'organismo predisposto alla partecipazione è composto esclusivamente dai rappresentanti dei lavoratori. Essa, tuttavia, può anche prevederela·costituzionedi organismi congiunti, ossia composti da tali rappresentantei da quelli imprenditorialNi. ell'uno o nell'altro caso,comunque, i rappresentantdiei lavoratorinon sonopresentiin sedi ed organi dell'impresa,non siedono accantoai responsabilidellastessaimpresa(amministraBibliotecaGino Bianco ,P.ll. BIANCO l.XltR~ liti@Oltl tori e direzione). Questa impostazione partecipativa può produrre rilevanti e, in taluni contesti, consolidati risultati collaborativi ma i ruoli e la responsabilità delle parti restano formalmente distinti. Da qui la differenza di fondo con la soluzione della codeterminazione, la quale, almeno come modello, prevede la possibilità di assumere decisioni con responsabilità congiunte delle parti e la necessità di mantenere il consenso fra di esse. La codeterminazione, infatti, consiste nella presenza a pieno titolo dei rappresentanti dei lavoratori in organi dell'impresa. Ciò può avvenire attraverso due modalità tipiche: la presenza nel consiglio di sorveqlianza, che elabora le politiche generali dell'azienda e nomina il consiglio di amministrazione (sistema doppio); la presenza diretta nel consiglio di amministrazione (sistema unico). In concreto, il funzionamento e gli esiti di questa formapartecipativa - certamente fra le più avanzate nello spirito e nell'alveo della democrazia industriale - possono assumere manifestazioni con gradi diversi di collaborazione e di coinvolgimento reciproco. La qual cosa, ovviamente, è dovuta ad una pluralità di fattori, fra i quali spicca l'aspetto istituzionale della presenza paritaria o minoritaria dei rappresentanti dei lavoratori. Con riferimento alla intensità della partecipazione, è possibile individuare la soluzione più coerente con la presenza paritaria nel sistema unico, che va propriamente denominata come cogestione. I.:utilizzodi questo sostantivo ci induce a pensare concretamente all'esperienza tedesca, ritenuta quella di più rilevante e lunga applicazione della soluzione cogestionale. In effetti, tale esperienza si impone corposamente nel panorama della direzione partecipativa-collaborativa ma non può essere classificata come propriamente di cogestione. Gli aspetti che ci portano a questa valutazione sono almeno due: l'esperienza della Germania Federale è tipicamente a «sistemadoppio» e - salvonella legge del '51 per l'industria del carbone e dell'acciaio (che prevede un consiglio di sorveglianza, composto per metà dai rappresentanti degli azionisti e per metà dai lavoratori,che assieme nominano l'aggiuntivo «membro neutrale») - le altre e successivedisposizionilegislativenon contem30 plano una presenza paritaria per la rappresentanza dei lavoratori. La partecipazione economica. Le forme più diffuse e più rilevanti possono essere plausibilmente ricondotte alle tre che seguono, invero non sempre nettamente distinte le une dalle altre: 1) una quota variabile della retribuzione legata agli incrementi di produttività (gain sharing); 2) una quota variabile della retribuzione determinata dall'andamento aziendale sulla base di parametri scelti (utile, fatturato, valore aggiunto, ecc.) (profit sharing); 3) facilitazioni particolari per l'acquisto di azioni da parte dei lavoratori (share distribution). Risulta abbastanza evidente che passando dalla prima alla terza di queste forme: ci si allontana sempre di più dai tradizionali metodi di incentivo; diventa possibile e più probabile la loro attivazione senza accordi negoziati con le rappresentanze dei lavoratori; appare più plausibile l'intervento di sostegno e di promozione degli attori pubblico-istituzionali (come è già avvenuto in Francia e Gran Bretagna); la partecipazione dei lavoratori si fonda su soluzioni che si distanziano maggiormente dal rapporto diretto fra il loro apporto ed il riconoscimento economico dello stesso. - A questo punto può essere di qualche utilità formulare alcune valutazioni sulle diverse direzioni e forme della partecipazione; naturalmente, valutazioni realistiche e problematiche, non ideologiche e volontaristiche. a) Se la direzione della partecipazione antagonistica non ha spazi concreti, le rappresentanze dei lavoratori devono prenderne atto e senza riserve mentali (ancora presenti nella cultura della sinistra italiana e dell'arco mediterraneo). Data la lunga corrispondenza fra questadirezione della partecipazione e la democrazia economica, si può ritenere che, attualmente e nel futuro prevedibile, l'impegno dei lavoratori e del sindacato nella sfera della democrazia economica, può riguardare:
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